Ordinanza n. 2121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la ricollocazione della postazione dell'impresa
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, lamentando l'illegittimità o comunque l'incidenza pregiudizievole della ricollocazione della propria postazione nell'ambito di un intervento comunale di riordino del settore. In particolare, ha dedotto la concreta e motivata inidoneità della nuova postazione assegnata rispetto all'attività legittimamente esercitata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la ricollocazione si inserisce in un più ampio riordino finalizzato al rispetto del principio di concorrenza, ma che occorre verificare in concreto l'idoneità del luogo assegnato e l'eventuale praticabilità di soluzioni alternative, anche concordate nel rispetto dei terzi interessati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini del riesame dell'assegnazione della nuova postazione, senza definire in via definitiva la domanda cautelare. Ha disposto un accertamento istruttorio in contraddittorio, consistente in un sopralluogo congiunto dei tecnici delle parti, con verbalizzazione degli esiti, volto a verificare la concreta idoneità della postazione rispetto all'attività legittimamente svolta e a valutare possibili assegnazioni alternative concordate, nel rispetto dei terzi interessati. Ha assegnato a Roma Capitale trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare telematicamente la relazione conclusiva. L'esame della domanda cautelare è stato rinviato a una successiva camera di consiglio da fissarsi con separato decreto. Le spese sono state rinviate e, allo stato, dichiarate nulle.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nell'esame cautelare di una controversia sulla ricollocazione di una postazione commerciale, la riconduzione della misura a un generale riordino del settore e al perseguimento della concorrenza non esclude la necessità di verificare concretamente l'idoneità della specifica nuova postazione rispetto all'attività legittimamente esercitata.
- Quando la concreta idoneità del luogo assegnato non è adeguatamente accertata, il giudice cautelare può disporre un sopralluogo congiunto e una relazione istruttoria in contraddittorio, rinviando la decisione sulla domanda cautelare all'esito dell'accertamento.
- Nella ricerca di soluzioni alternative alla ricollocazione di una postazione, le eventuali assegnazioni concordate devono essere valutate nel rispetto delle posizioni dei terzi interessati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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