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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39094/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di primo grado ritenendo una donna responsabile, in concorso con altro imputato, del reato di spendita di monete falsificate. Con il ricorso per cassazione l'imputata deduceva un unico motivo, prospettando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una sua condotta di partecipazione nel fatto contestato, contestando quindi la ricostruzione del contributo concorsuale e della consapevolezza dell'uso della banconota falsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e che mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura dei dati processuali, operazione preclusa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    È il reato per il quale l'imputata è stata ritenuta responsabile in concorso; la decisione non affronta la tipicità astratta, ma presuppone la piena consapevolezza e la partecipazione alla spendita della banconota falsa.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    La Cassazione richiama il principio per cui il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né verificare la logica della sentenza mediante confronto con modelli alternativi di ragionamento esterni alla motivazione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese con adeguata motivazione, quando il ricorso si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito un apprezzamento alternativo delle fonti di prova.
  • La Cassazione controlla la coerenza logica e giuridica della decisione impugnata entro i limiti della motivazione stessa, senza sovrapporre una propria valutazione del materiale probatorio.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoUso di atto falsoImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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