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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32032/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una ristrutturazione edilizia eseguita in Catania su un immobile diruto da parte di una coppia di proprietari confinanti, intervento che il vicino assumeva lesivo dei propri diritti di luce, aria e distanze. Il ricorrente aveva agito in sede civile, amministrativa e penale per far valere le proprie ragioni e, nel giudizio di merito, aveva ottenuto un risarcimento patrimoniale, poi aumentato in appello oltre i 13.000 euro, ma senza riconoscimento del danno non patrimoniale o morale. In cassazione deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2056, 2058 e 2059 c.c. per il mancato riconoscimento del danno morale derivante dall'aver dovuto affrontare lunghi e numerosi giudizi per vedere affermate le proprie ragioni contro l'attività edilizia, pur assentita dalla pubblica amministrazione; con il secondo lamentava, sempre in relazione alle medesime norme, che la Corte d'appello non avesse proceduto a una valutazione equitativa del danno morale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il pregiudizio allegato non rientrava nelle ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, ossia: illecito astrattamente configurabile come reato; specifiche previsioni di legge; violazione grave di diritti inviolabili della persona. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per aspecificità, poiché la censura sulla liquidazione equitativa presupponeva comunque un danno non patrimoniale che non risultava adeguatamente allegato e non appariva comunque risarcibile nel caso concreto. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda fattuale e processuale, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla liquidazione del danno aquiliano; la Corte osserva che la censura è infondata perché il danno non patrimoniale invocato non è risarcibile nel caso concreto.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una tutela risarcitoria; la Corte non ravvisa un presupposto utile, poiché manca un danno non patrimoniale risarcibile.

  • art. 2059 c.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato: il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, cioè quando il fatto è reato, quando una legge espressa lo consente oppure quando vi sia lesione grave di diritti inviolabili della persona.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto nei casi previsti dall'ordinamento: quando il fatto integri un reato, quando una legge espressa lo preveda oppure quando la condotta leda in modo grave un diritto inviolabile della persona.
  • La mera necessità di affrontare più giudizi per far valere un proprio diritto, senza allegazione di una lesione qualificata rientrante nelle categorie risarcibili, non basta a fondare autonomamente un danno morale.
  • Una censura in cassazione è inammissibile per aspecificità quando non confronta puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non dimostra in modo adeguato l'errore di diritto denunciato.
  • La domanda di liquidazione equitativa presuppone comunque che il danno, oltre a essere allegato e provato nei suoi elementi essenziali, sia giuridicamente risarcibile nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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