Ordinanza n. 13542/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: A) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6.12.2022 e ss.mm.ii., recante «Procedura per l’individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116», nella parte in cui approvava lo schema di bando ed i criteri di selezione; B) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1), nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza (art. 4, co. 2, lett.a); C) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 29.05.2024), recante approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli; D) delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.11.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 23.08.2025) nonché nella seduta del 19.02.2025 (pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025), recanti ulteriori scorrimenti della graduatoria de qua per l’ammissione al tirocinio relativo ai posti disponibili presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli; E) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 29.05.2024), recante approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Procida; F) delle graduatorie provvisorie pubblicate in data 30.05.2023; G) delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate nella seduta del 17.12.2025 (pubblicate sul portale istituzionale in data 13.01.2026), recanti le nomine quali giudici onorari presso gli Uffici del giudice di pace di Napoli e di Procida in seguito della valutazione di idoneità conseguita all’esito del tirocinio; per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli; per l’effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocata nelle relative graduatorie; quanto ai motivi aggiunti, presentati il 24 giugno 2026: H) dei decreti ministeriali del 10.02.2026 (trasmessi con pec del 19.06.2026 in evasione dell’istanza di accesso ex lege 241/1990 presentata in data 30.04.2026), con i quali il Ministero resistente formalizzava la nomina dei vincitori della selezione di cui è causa, quali giudici onorari di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli; I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di selezione e nomina dei giudici onorari di pace presso gli Uffici del giudice di pace di Napoli e Procida, comprese le graduatorie, gli scorrimenti e i decreti ministeriali di nomina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla procedura e ai criteri di selezione, il bando e gli atti successivi di ammissione al tirocinio, scorrimento delle graduatorie e nomina dei giudici onorari di pace presso gli Uffici di Napoli e Procida. Ha chiesto l'accertamento del diritto a essere inserito nella graduatoria dei vincitori per l'Ufficio di Napoli e la conseguente nomina. Con motivi aggiunti ha impugnato anche i decreti ministeriali di nomina dei vincitori. Dal testo dell'ordinanza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma risulta che la controversia concerne, tra l'altro, l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale quale titolo di preferenza. Il ricorso è stato notificato soltanto a due candidati utilmente graduati, costituitisi in giudizio, mentre risultano controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie interessate.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le questioni preliminari di rito né il merito della controversia. Ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente graduati, in quanto potenziali controinteressati rispetto alla domanda di annullamento degli atti della procedura e alla richiesta di nomina del ricorrente. Considerata la particolare difficoltà di reperire gli indirizzi dei numerosi controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e di un avviso contenente le informazioni sul giudizio e l'elenco dei controinteressati. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi quindici giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente, con separato provvedimento collegiale e previa documentazione dei costi da parte del Ministero. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 27 gennaio 2027, con riserva di ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
La difficoltà di notificazione ordinaria dovuta al numero dei soggetti da chiamare in giudizio e alla difficoltà di reperirne gli indirizzi consente di autorizzare, su richiesta, la notificazione per pubblici proclami, con prescrizione delle relative modalità.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio.
art. 24 l. 241/1990
Il riferimento emerge dall'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente, ma l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo incide direttamente sulla posizione di una pluralità di soggetti utilmente collocati in una graduatoria o destinatari di nomine, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i potenziali controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi rendono particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso recante le informazioni essenziali sul giudizio.
- Il mancato compimento degli adempimenti di pubblicazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice, o il mancato deposito tempestivo della relativa prova, comporta l'improcedibilità del ricorso.
- In una controversia concernente una procedura selettiva, la decisione su annullamento e domanda di nomina può essere rinviata fino alla regolare instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'accoglimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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