Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare trasferita con sentenza ex art. 2932 c.c. resa in un precedente giudizio tra le stesse parti. Dopo quel trasferimento, la promissaria acquirente ha agito chiedendo la risoluzione del rapporto per asserito inadempimento del venditore, deducendo gravi difformità dell’immobile rispetto a quello promesso e danni conseguenti; il venditore ha resistito chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, il pagamento del prezzo residuo. Il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello ha invece ritenuto risolubile il rapporto e ha condannato il venditore alla restituzione della somma versata. Con il ricorso per cassazione il venditore ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere considerato che le difformità erano già note e riferibili al preliminare, non al rapporto sorto dalla sentenza ex art. 2932 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 2932, 2909, 1491, 1175, 1375 c.c.; erronea valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.; abuso del diritto per l’azione proposta postumamente; violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. per la pretesa introduzione tardiva di questioni urbanistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, perché applichi il principio secondo cui la sentenza ex art. 2932 c.c. produce gli effetti del contratto non concluso dal passaggio in giudicato e dà vita a un rapporto distinto da quello derivante dal preliminare; pertanto la risoluzione può riguardare solo gli obblighi nascenti dal nuovo rapporto e non quelli già riferibili al preliminare. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del passaggio in giudicato e genera un rapporto distinto da quello del preliminare; la risoluzione è possibile solo per inadempimenti relativi a tale nuovo rapporto.
art. 1455 c.c.
La valutazione della gravità dell'inadempimento deve riferirsi al rapporto contrattuale effettivamente in essere; nel caso di specie la Corte ritiene che la Corte d'appello abbia applicato il parametro al rapporto sbagliato.
art. 1491 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere che le difformità o i vizi già conosciuti escludano o limitino la tutela; la Corte non decide nel merito di tale profilo perché accoglie i primi due motivi e rinvia.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c.; la Corte accoglie la censura nella misura in cui distingue il giudicato sul trasferimento dal rapporto obbligatorio originario.
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto; la Corte non lo esamina autonomamente perché assorbito.
art. 1375 c.c.
Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non lo esamina autonomamente perché assorbito.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per censurare l'introduzione tardiva di questioni urbanistiche; il motivo resta assorbito dal rinnovo della decisione in sede di rinvio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato nel primo motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia; la Corte non accoglie per tale specifica ragione ma per l'erronea individuazione del rapporto giuridico oggetto di risoluzione.
Massime di principio
- La sentenza ex art. 2932 c.c. non è un mero accertamento del preliminare, ma produce dal giudicato gli effetti del contratto definitivo non concluso, con la conseguenza che si instaura un rapporto autonomo e distinto rispetto a quello precontrattuale o preliminare.
- Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c., eventuali rimedi per inadempimento devono essere riferiti alle obbligazioni nascenti dal nuovo rapporto sinallagmatico, non a difformità già esistenti e già conoscibili nel giudizio di esecuzione specifica.
- Nel giudizio ex art. 2932 c.c. il promissario acquirente può far valere, anche cumulativamente, rimedi relativi a vizi o difformità della cosa e alla riduzione del prezzo; una volta definito quel giudizio, non è consentito rimettere in discussione, con azione successiva di risoluzione, profili già deducibili e dedotti in quella sede.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. deve essere compiuta con riguardo al rapporto giuridico corretto e agli obblighi effettivamente gravanti sulla parte, altrimenti il giudizio di risoluzione risulta viziato da errore di sussunzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05540/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05541/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05543/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05544/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05545/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05546/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →