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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21875/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica. Ha dedotto due motivi principali: (1) violazione delle norme procedurali relative alla richiesta di trattazione orale in appello (art. 23 e 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 e successive modifiche) e violazione del diritto al contraddittorio/udienza pubblica (art. 111 Cost., art. 6 CEDU); nei fatti si lamentava la mancata comunicazione tempestiva delle conclusioni del P.G., la nomina del difensore di fiducia il 24/08/2023 e successive richieste via PEC (04/09/2023 e 18/09/2023) per il rinvio e per la trattazione orale ritenute non tempestive dalla Corte di appello, con preclusione della possibilità di proporre nuovi motivi; (2) censure di diritto e di motivazione sulla qualificazione del fatto e sulla misura della pena (art. 625 n.7 e art. 131-bis c.p.): si contestava che il cavo non fosse esposto alla pubblica fede essendo all'interno di un club privé, la durata del presunto furto fosse solo di tre mesi e quindi l'esclusione dell'aggravante o l'applicazione delle attenuanti e la declaratoria di estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione sul primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha statuito che, alla luce della disciplina emergenziale (art. 23/23-bis d.l. 137/2020 e succ. mod.), la mancata trattazione orale, quando il difensore abbia presentato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale dopo che sia stato ripristinato il termine a seguito di vizio di instaurazione del contraddittorio, configura una nullità generale a regime intermedio rilevabile in cassazione. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente (Corte d'appello di Napoli). Il secondo motivo è rimasto assorbito e non esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito e succ. mod.)

    d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176; prorogato da d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112

    La corte ha ricordato che la disciplina emergenziale fissa termini per la richiesta di trattazione orale: il superamento del termine determina il consolidamento della trattazione in forma scritta, salvo che sia configurabile una non corretta instaurazione del contraddittorio che consenta la reiterazione della richiesta di trattazione orale dopo il ripristino del termine

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis

    Richiamato come parte della disciplina emergenziale: la violazione del termine per richiedere l'udienza orale di regola determina la trattazione scritta, ma va considerata l'eccezione quando sussista vizio nella instaurazione del contraddittorio

  • Art. 601 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come norma processuale rilevante nell'ambito dei vizi di motivazione e della decisione impugnata; la cassazione ha valutato la questione processuale collegata al diritto di difesa

  • Art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alla mancata trattazione orale; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio

  • Art. 111 Cost.

    Invocato come garanzia del giusto processo e del diritto di contraddittorio/udienza pubblica; la Corte ha ritenuto che la mancata trattazione orale, nella situazione dedotta, abbia inciso su detta garanzia

  • Art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per violazione del diritto a un equo processo; la sentenza impugnata è stata annullata anche in ragione della lesione del contraddittorio derivante dalla mancata trattazione orale

  • Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Rilevato in relazione alla notifica al difensore d'ufficio e alla domiciliazione: la notificazione al difensore e la comunicazione delle conclusioni del P.G. erano state considerate perfezionate nei termini

  • Art. 625, n. 7, cod. pen.

    Richiamato nel secondo motivo dal ricorrente (aggravante contestata perché il bene non sarebbe esposto alla pubblica fede); la Corte non ha esaminato nel merito tale censura essendo il primo motivo assorbente

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per chiedere la applicazione delle attenuanti speciali e la riduzione della pena; non esaminato per assorbimento

Massime di principio

  • In regime di disciplina 'emergenziale' (d.l. 137/2020 e succ. mod.) i termini per chiedere la trattazione orale in appello sono perentori: il loro superamento consolida la trattazione in forma scritta, salvo che vi sia una non corretta instaurazione del contraddittorio che giustifichi la reiterazione della richiesta dopo il ripristino del termine
  • Se il difensore del ricorrente presenta una richiesta rituale e tempestiva di trattazione orale dopo che è stato ripristinato il termine a seguito di vizio di citazione o di instaurazione del contraddittorio, la mancata celebrazione dell'udienza orale determina una nullità intermedia di carattere generale deducibile in cassazione
  • Le contestazioni processuali riguardanti la tempestività delle notifiche e la nomina del difensore devono essere sollevate tempestivamente all'udienza utile; tuttavia, quando la corte stessa dispone il rinvio per vizio di instaurazione del contraddittorio, la difesa può reiterare la richiesta di trattazione orale in vista della nuova udienza
  • Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo processuale come fondante e assorbente, le censure di merito (sulla qualificazione del reato, aggravanti o diminuzione della pena) restano non esaminate e il giudizio viene rimesso alla Corte d'appello per nuovo esame
  • Suggerimenti pratici: conservare e documentare tutte le notifiche/PEC e le date di nomina del difensore, eccepire tempestivamente eventuali nullità relative alla citazione, e presentare subito richiesta di trattazione orale se la normativa emergenziale e i fatti procedurali lo consentono

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