Sentenza n. 7783/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di ottobre del 2025 (n. domanda 47089 del 18/10/2025) e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito sull'istanza telematica presentata il 18 ottobre 2025 per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto che l'amministrazione non aveva concluso il procedimento entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza contestazioni specificamente esaminate dal giudice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto. In particolare, ha riconosciuto l'obbligo del Ministero di pronunciarsi sull'istanza entro i termini stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, come richiamati dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020. L'art. 16 prevede l'accertamento della completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tali termini erano inutilmente decorsi senza l'adozione del provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, con incarico di provvedere entro ulteriori centottanta giorni dalla richiesta dell'interessata. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 750 euro di spese processuali, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato accolto dopo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e dell'inerzia oltre il termine previsto.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione resistente di provvedere nel procedimento di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è fondata quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e il superamento, senza provvedimento conclusivo, del termine previsto dalla legge.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, su richiesta dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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