Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda riguarda una società che aveva chiesto l'ammissione al concordato preventivo, prima con proposta di continuità aziendale e poi con modifica in senso liquidatorio. Il Tribunale aveva revocato l'ammissione ex art. 173 l.f. e dichiarato il fallimento, ritenendo inattendibili le relazioni del professionista ex art. 161, comma 3, l.f. depositate a corredo delle proposte. La società aveva reclamato sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente compiuto un sindacato sul merito economico della proposta, riservato ai creditori, e avesse sovrapposto il proprio giudizio a quello del commissario, valorizzando ipotetiche condotte depauperative insussistenti. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 173, ultimo comma, l.f., per avere la Corte d'appello ritenuto legittimo il controllo del giudice sulla fattibilità della proposta e per asserita lesione del contraddittorio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, specie quanto alla ritenuta irrilevanza di una dichiarazione di apporto di finanza esterna della Castello Arci s.p.a.; (3) nullità della sentenza sulla dichiarazione di fallimento, assumendo che dovesse considerarsi l'attivo contabile e non quello concordatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla violazione del contraddittorio nel procedimento di revoca del concordato, richiamando il principio per cui il tribunale non deve assegnare il termine a difesa dell'art. 15 l.f. in modo rigoroso, quando il contraddittorio sia già instaurato. Ha poi affermato che il giudice conserva il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta, inteso come verifica della concreta realizzabilità della causa concreta del concordato, mentre resta riservata ai creditori la valutazione di merito e di convenienza economica. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva svolto proprio un controllo giuridico di fattibilità, senza sconfinare nella convenienza. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta esistente ed esaustiva, la dichiarazione di finanza esterna non era stata contemplata nella seconda proposta e, quanto all'attivo contabile, il motivo difettava di autosufficienza e non risultava dedotto nei gradi di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 173 l.f.
nel procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo il tribunale può verificare la fattibilità giuridica della proposta e, in presenza dei presupposti, revocare l'ammissione con conseguenze anche sul fallimento.
art. 161, comma 3, l.f.
le relazioni del professionista a corredo della proposta concordataria sono oggetto di scrutinio quanto alla loro attendibilità e alla base fattuale del giudizio di fattibilità.
art. 15, comma 3, l.f.
il termine a difesa ivi previsto, richiamato dall'art. 173 l.f. nei limiti di compatibilità, non deve essere necessariamente concesso nel procedimento di revoca se il contraddittorio è già instaurato.
art. 2645-ter c.c.
l'atto di destinazione richiamato nel piano è stato ritenuto generico e non specificamente riferibile alla procedura, quindi non decisivo ai fini della fattibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il giudice mantiene il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta, inteso come verifica della concreta realizzabilità della causa concreta, anche nelle fasi di ammissione, revoca e omologazione.
- La valutazione di convenienza economica della proposta e del rischio imprenditoriale resta riservata ai creditori e non può essere sostituita dal giudice.
- Nel procedimento di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.f. non è necessario applicare in modo rigido il termine a difesa dell'art. 15 l.f. se il contraddittorio tra le parti è già instaurato e il debitore è consapevole della possibile conseguenza del fallimento.
- Una censura di nullità per motivazione apparente non è ammissibile quando la sentenza impugnata contenga un percorso argomentativo espresso e coerente, anche se non condiviso dalla parte.
- In cassazione il motivo che investe valutazioni di fatto deve rispettare il principio di autosufficienza e deve essere stato devoluto nei gradi di merito, altrimenti è inammissibile.
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