Cassazione Penale, Sentenza n. 10977/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 610 c.p. e confermato colpevole del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.) commesso il 12/02/2015 ai danni dei fratelli Gregorio e Paolo Latella. Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) violazione di legge, in particolare art. 52 c.p., per mancato riconoscimento della legittima difesa (anche in forma putativa), sostenendo che i fratelli Latella lo avevano aggredito nel suo locale; (2) mancata assunzione di prova decisiva, ossia l'escussione del luogotenente Salvatore Piazza (intervenuto e artefice della visione delle immagini di videosorveglianza), la cui deposizione era stata richieste ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte civile perché interamente versato in fatto e manifestamente infondato; ha ritenuto inammissibile il ricorso penale ma ha rilevato un vizio relativo al trattamento sanzionatorio: la pena determinata in appello per il reato residuo era illegale perché avrebbe dovuto essere una delle pene di competenza del Giudice di pace. Tuttavia, l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena era precluso dal decorso della prescrizione del reato (estinzione al 26/11/2022, con 106 giorni di sospensione). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione; nulla è stato disposto a favore delle parti civili e non sono state liquidate spese del grado in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
L'articolo indica il reato per cui il ricorrente era stato assolto in appello; la Corte di cassazione ha preso atto dell'assoluzione per tale fattispecie senza rimettere in discussione la valutazione di merito.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità del ricorrente per tale reato; la Cassazione non ha riformato la valutazione di fatto ma ha osservato che la pena irrogata doveva essere commisurata alla competenza del Giudice di pace.
art. 52 cod. pen.
Riferita alla legittima difesa (anche putativa). La Corte di cassazione ha ritenuto che, alla luce della valutazione di merito, non sussistessero elementi probatori tali da affermare la legittima difesa o la sua forma putativa, essendo le dichiarazioni delle persone offese riscontrate da certificazioni mediche e più attendibili rispetto alla versione del ricorrente.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i poteri integrativi del giudice di merito. La Corte ha ricordato che la richiesta di escussione ai sensi dell'art. 507 è esercizio di potere discrezionale del giudice e la mancata assunzione della prova nell'ambito di tale potere non è automaticamente rilevabile in cassazione come omissione di una prova decisiva.
art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza citata e richiamata dalla Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta in cassazione solo se la relativa ammissione era stata richiesta con le forme previste dall'art. 495, comma 2; richieste rivolte al giudice per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 non consentono poi di invocare in cassazione il vizio per omessa prova.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rivedere le valutazioni di fatto e di prova svolte dal giudice di merito: la mera prospettazione di una diversa lettura dei fatti non costituisce vizio di legittimità.
- Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa (anche putativa) occorrono elementi probatori concreti e riscontrabili; dichiarazioni difformi prive di riscontri medici o documentali hanno scarso valore probatorio.
- La mancata escussione di un teste richiesta in via discrezionale ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non è automaticamente deducibile in cassazione come omissione di prova decisiva: solo le prove la cui ammissione sia stata richiesta secondo l'art. 495, comma 2, possono costituire motivo valido di cassazione se non assunte.
- Se la pena irrogata è manifestamente incoerente con la competenza per materia (es. pene riservate al Giudice di pace), la Corte può rilevarne l'illegittimità; tuttavia, se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione, l'annullamento può avvenire senza rinvio.
- I ricorsi per cassazione in materia civile sono inammissibili se interamente versati in fatto e manifestamente infondati; la Cassazione non sostituisce il proprio convincimento al giudice del merito.
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