Cassazione Civile, Ordinanza n. 01215/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'ente chiedendo il pagamento di differenze retributive per avere svolto, sin dall'assunzione e poi anche dopo la stabilizzazione del rapporto, mansioni asseritamente superiori rispetto all'inquadramento ricevuto come autista soccorritore. Il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo che le attività svolte rientrassero nell'Area A e non nell'Area B, e che la contrattazione integrativa successiva non avesse comportato una trasposizione di figure tra aree. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denuncia violazione di norme del CCNL e dell'art. 36 Cost., sostenendo che le mansioni concretamente svolte non erano mero supporto tecnico-amministrativo, ma attività inserite nel processo sanitario, proprie dell'Area B; precisa inoltre che in sede di insinuazione aveva domandato solo le differenze retributive e contesta anche la valutazione sulla prescrizione, assumendo che il termine non potesse decorrere prima della stabilizzazione del rapporto.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei limiti della censura relativa alle differenze retributive per mansioni superiori, censurando il decreto impugnato per non avere effettuato il necessario giudizio trifasico di comparazione tra inquadramento, declaratorie contrattuali vigenti tempo per tempo e mansioni in concreto svolte con abitualità e prevalenza. Respinge invece la parte di doglianza diretta a contestare in astratto l'inquadramento originario e l'efficacia della contrattazione integrativa, richiamando l'orientamento secondo cui il C.C.N.I. Croce Rossa 2009 non ha ricollocato il personale tra aree ma ha solo definito meglio i profili professionali. Il decreto è cassato con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché proceda a nuova valutazione secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 98, comma 2, l. fall.
Indica il rimedio di opposizione allo stato passivo da cui origina la controversia concorsuale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
artt. 7 e 8 C.C.N.L. integrativo Croce Rossa Italiana 1998/2001
Richiamati dal ricorrente come norme di classificazione del personale; la Corte li utilizza per distinguere tra Area A e Area B.
art. 6 C.C.N.L. 2006-2009
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'inquadramento e alle differenze retributive.
art. 12 contratto integrativo C.C.N.L. 2006-2009 del 18 febbraio 2009
La Corte ribadisce che non è nullo e non ricolloca il personale tra aree, ma definisce più chiaramente i profili professionali per assunzioni e inquadramenti successivi.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva commisurata alle mansioni svolte.
art. 40 d.lgs. n. 265 del 2011
Evocato nel precedente richiamato dalla Corte per escludere la nullità del contratto integrativo, nei limiti della disciplina applicabile ratione temporis.
art. 22, comma 1, lett. a) contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
Utilizzato come limite alla contrattazione integrativa, che la Corte reputa rispettato dalla disciplina dei profili professionali.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte afferma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la sussunzione delle mansioni rileva ai fini retributivi e non per il riconoscimento della superiore qualifica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice deve compiere un giudizio trifasico: verificare l'inquadramento posseduto, individuare il livello rivendicato secondo la contrattazione collettiva vigente nel periodo rilevante e confrontare tale disciplina con le mansioni concretamente svolte.
- La valutazione delle mansioni superiori non può essere apodittica o generica: richiede un accertamento in fatto delle attività effettivamente espletate, considerate per abitualità, prevalenza, rilievo qualitativo e temporale, nonché per la pienezza dei poteri e delle responsabilità connesse.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato i contratti collettivi sono conoscibili d'ufficio dal giudice; una volta allegati dal lavoratore mansioni svolte, comparto e livello di inquadramento, spetta al giudice raffrontare tali dati con la disciplina collettiva applicabile tempo per tempo.
- La contrattazione integrativa può specificare i profili professionali senza necessariamente realizzare una ricollocazione del personale tra aree diverse; in tal caso occorre distinguere tra mera definizione del profilo e effettivo spostamento di area, verificando la portata concreta della fonte collettiva.
- La domanda di differenze retributive per mansioni superiori è concettualmente distinta dalla domanda di accertamento del superiore inquadramento, sicché il giudice deve trattarle separatamente e verificare i presupposti di ciascuna pretensione.
- In presenza di sopravvenute discipline collettive, il raffronto tra mansioni e inquadramento deve essere effettuato con riferimento a ciascun periodo regolato dalla contrattazione vigente, senza sovrapporre in modo indifferenziato regole di fasi temporali diverse.
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