Sentenza n. 47/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: del verbale di proclamazione degli eletti del 13.10.2025, pubblicato in data 14.10.2025, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi, relativi al procedimento elettorale delle Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 e per la conseguente correzione del risultato elettorale nella parte in cui è stilata la graduatoria dei candidati a consigliere regionale delle liste provinciali non eletti relativa al Gruppo di liste provinciali avente il contrassegno “Fratelli d’Italia”, Circoscrizione di Ancona (paragrafo 14 – prospetto 19 – pagina 38 del Verbale); per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Lupacchini Angelica il 9 dicembre 2025: del verbale di proclamazione degli eletti del 13.10.2025, pubblicato in data 14.10.2025, nonché di tutti gli atti e provvedimenti al medesimo connessi e comunque relativi alla medesima sequenza procedimentale, così come relativi al procedimento elettorale delle “Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche” di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025, nella parte in cui è stilata la graduatoria dei candidati e consigliere regionale delle liste provinciali non eletti, relativa al “gruppo di liste provinciali avente il contrassegno “Fratelli d’Italia” circoscrizione di Ancona”, anche all’esito dell’esperimento del mezzo istruttorio appresso richiesto con ogni consequenziale statuizione relativa alla modifica della posizione in graduatoria delle odierne parti processuali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti del 13 ottobre 2025, pubblicato il 14 ottobre 2025, e atti connessi relativi alle operazioni elettorali regionali, nella parte concernente la graduatoria dei candidati non eletti della lista Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Ancona
Esito
Favorevole al resistente (Regione e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente principale ha contestato la graduatoria dei candidati non eletti, sostenendo che la variazione delle preferenze risultante tra i dati provvisori, il primo verbale dell’Ufficio Centrale Regionale e il successivo verbale rettificato avrebbe evidenziato un’anomalia numerica, in particolare per una candidata collocata nella fascia intermedia della graduatoria. Ha dedotto l’esistenza di un errore generalizzato nelle operazioni di scrutinio, propagatosi dai verbali delle sezioni sino alla proclamazione degli eletti, e ha chiesto l’annullamento del verbale e il riconteggio delle schede della lista nella circoscrizione di Ancona. La candidata Lupacchini ha proposto un atto qualificato come ricorso incidentale, deducendo l’indebita attribuzione di due preferenze a un’altra candidata in una sezione e la mancata attribuzione di quattro preferenze in proprio favore in due sezioni, chiedendo il riconteggio e la modifica della graduatoria. Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per genericità, carattere esplorativo, carenza di interesse e mancata impugnazione di atti presupposti; quanto al ricorso incidentale, hanno dedotto l’assenza della qualità di controinteressata, l’autonomia delle doglianze, la tardività e, comunque, l’inammissibilità derivata dall’inammissibilità del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché meramente esplorativo e assolutamente generico. Pur riconoscendo che nel contenzioso elettorale opera il principio di specificità attenuata dei motivi, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato concrete irregolarità, il numero delle schede contestate, le sezioni interessate, i verbali specificamente viziati, le modalità dell’errore di conteggio né il nesso causale tra l’anomalia numerica dedotta e l’asserita inattendibilità complessiva dello scrutinio. La sola variazione dei dati tra le diverse pubblicazioni e proclamazioni, non accompagnata da verbali, dichiarazioni sostitutive o altri elementi di principio di prova, non è stata ritenuta sufficiente a fondare un riconteggio generale. Anche l’istanza istruttoria di riconteggio è stata quindi ritenuta esplorativa e inammissibile. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la candidata Lupacchini non perseguiva la conservazione del risultato elettorale, propria del ricorso incidentale del controinteressato, ma un interesse autonomo e analogo a quello del ricorrente principale, diretto a modificare la graduatoria a proprio vantaggio. Tale iniziativa avrebbe dovuto essere proposta con ricorso autonomo nei termini decadenziali; anche considerandolo come ricorso autonomo, sarebbe stato tardivo. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso principale avrebbe comunque precluso l’ammissibilità del ricorso incidentale in quanto accessorio. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell’ambito del rito elettorale.
artt. 126 ss. c.p.a.
Il provvedimento richiama i principi propri del giudizio elettorale, in particolare quanto agli oneri di specificazione delle censure e ai termini per proporre le impugnative.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale il principio di specificità dei motivi opera con rigore attenuato, poiché il ricorrente normalmente non ha accesso diretto al materiale elettorale sigillato; tuttavia, il ricorso deve comunque indicare la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui esse si riferiscono.
- Non è ammissibile un ricorso elettorale esplorativo diretto a ottenere un riesame complessivo delle operazioni di scrutinio sulla base di anomalie numeriche generiche, senza l’indicazione di concrete irregolarità, sezioni, verbali o schede interessate e senza un principio di prova della lesione dedotta.
- L’istanza di riconteggio delle schede non può essere utilizzata per acquisire soltanto in via esplorativa la prova dell’interesse a ricorrere o dell’illegittimità denunciata; il ricorrente deve allegare previamente elementi concreti idonei a individuare la possibile incidenza dell’errore sul risultato elettorale.
- Nel giudizio elettorale il ricorso incidentale è proponibile dal controinteressato titolare di un interesse opposto a quello del ricorrente principale e diretto alla conservazione del risultato elettorale impugnato; non può essere utilizzato da chi persegua un autonomo e analogo interesse alla modifica della graduatoria, dovendo tale iniziativa essere proposta con ricorso autonomo nei termini di decadenza.
- L’inammissibilità del ricorso principale determina, in ragione del carattere accessorio del ricorso incidentale, l’inammissibilità anche dell’impugnazione incidentale, quando quest’ultima sia effettivamente diretta a paralizzare il ricorso principale.
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