Sentenza n. 4769/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) dell’Ordinanza Reg. Serv. n. 90/2025 emessa in data 21.07.2025 dal Settore Vigilanza e Protezione Civile del Comune di Piedimonte Matese (Ce), ad oggetto “Lavori di realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via V. Di Matteo - Comparti 6 e 7”, con la quale - vista la richiesta della Società “Europa 2002 Srl “, con sede in Presenzano (Ce) alla Via Casale 1, a firma del Legale rappresentante della Società, Sig.ra Pascale Ida, intesa ad ottenere degli interventi in materia di viabilità e sicurezza stradale, al fine di effettuare lavori di realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via V. Di Matteo, dal giorno 23.07.2025 fino a fine lavori - è stato vietato il transito e la sosta con rimozione, sul lato sinistro del parcheggio della prima traversa di Via V. Di Matteo e l’ultimo tratto del parcheggio di Via Falivene, dalle ore 07:00 del giorno 23.07.2025 e fino a fine lavori (all. 1); b) della Determina del Responsabile del Servizio Settore LL.SS.PP. Ambiente del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 923 del 22.07.2025, ad oggetto “Realizzazione di una rampa di collegamento tra Via Matese e Via Di Matteo - CUP D12C22000390006 – Riavvio del procedimento e approvazione Progetto Esecutivo”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Realizzazione di una rampa di Collegamento tra via Matese e via Di Matteo - CUP D1182400007000”, asseritamente disposto in accoglimento delle osservazioni del TAR, e secondo le modalità di cui alla relazione di presa d’atto del Rup, prot. n. 16112 del 04.07.2025, i cui elaborati sono conservati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nonché la citata relazione di presa d’atto (all. 2); c) del Progetto Esecutivo trasmesso dai progettisti con nota prot. n. 16475 del 08.07.2025, relativo all’intervento di “Realizzazione di una rampa di Collegamento tra via Matese e via Di Matteo - CUP D12C22000390006”, conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale, gli elaborati tutti ad esso allegati e il connesso quadro economico, nonché la verifica degli elaborati (ai sensi dell’art. 42 del D. L.gs. n. 36/2023), acquisita al prot. n. 17748 del 22.07.2025, e il rapporto di validazione acquisito al prot. n. 17752 in pari data, relativamente agli elaborati del progetto esecutivo aggiornato, menzionati nel provvedimento di cui al precedente capo b); d) dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 16-2025 del 21.07.2025, emessa sul progetto esecutivo acquisito al prot. n. 16475 del 08.07.2025, in asserito recepimento delle osservazioni del TAR, menzionata nel provvedimento di cui al precedente capo b); e) della Determina del Responsabile del Servizio Settore LL.SS.PP. Ambiente del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 924 del 22.07.2025, ad oggetto “Efficacia della aggiudicazione relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 comma 3 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV, mediante richiesta di offerta evoluta sul MEPA #4548288 per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo, Comparti 6 e 7 - CUP: D11B24000070004". CIG: B29ED6AFF7”, con la quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D. L.vo n. 36/2023, i lavori di “Realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via Vincenzo Di Matteo comparti 6 e 7”, a favore dell’O.E. “Europa 2002 srl”, con sede in Presenzano (Ce) alla via Giammarino snc (partita I.V.A. 02863680613), legalmente rappresentata dalla sig.ra Pascale Ida, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 90,52/100 (all. 3); f) per quanto possa occorrere, della Determina n. 1379 del 29.10.2024 assunta dal Responsabile del Servizio “Settore LL.PP.SS. Ambiente” del resistente Ente locale - ad oggetto “Approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione relativi alla procedura aperta ai sensi dell'articolo71 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2023, interamente telematica ai sensi dell'articolo 91 del d. lgs. n. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di "realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo Comparti 6 e 7 - CUP: d11b24000070004". CIG: b29ed6aff7 - Numero gara RDO MEPA id # 4548288” – con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via Vincenzo di Matteo comparti 6 e 7”, formulata col verbale di gara n. 6 del 23.10.2024, a favore dell’O.E. “Europa 2002 srl”, con sede in Presenzano (Ce) alla via Giammarino snc - partita I.V.A. 02863680613, legalmente rappresentata dalla sig.ra Pascale Ida, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 90,52/100, con la precisazione che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all’O.E. aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023; g) delle eventuali note, relazioni o altri documenti intercorsi tra gli Uffici del Comune di Piedimonte Matese (Ce) aventi ad oggetto tematiche correlate alla summenzionata Ordinanza reg. Serv. n° 90/2025 del 21/07/2025; h) della Relazione di presa d’atto del RUP, prot. n. 16112 del 04/07/2025, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n° 923 del 22/07/2025; i) della nota prot. n. 16475 del 08/07/2025 di trasmissione del Progetto Esecutivo da parte dei progettisti incaricati, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n° 923 del 22/07/2025; j) degli Elaborati del Progetto Esecutivo trasmesso con nota prot. n. 16475 del 08/07/2025; k) della Verifica del Progetto Esecutivo trasmesso con nota prot. n. 16475 del 08/07/2025, acquisita con prot. n. 17748 del 22/07/2025, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 923 del 22/07/2025; l) del rapporto di Validazione del Progetto Esecutivo trasmesso con nota prot. n. 16475 del 08/07/2025, acquisito con prot. n. 17752 del 22/07/2025, richiamato nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 923 del 22/07/2025; m) dell’attestazione di esito positivo dell’istruttoria del procedimento amministrativo n.10/2023 AS per “Realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via Vincenzo di Matteo comparti 6 e 7” - prot.n. 9733 del 30/04/2024, emessa sul progetto strutturale acquisito con nota prot. n. 6482/2024, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 923 del 22/07/2025; n) degli elaborati del progetto strutturale acquisito con nota prot. n. 6482/2024, richiamati nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 923 del 22/07/2025; o) dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 16-2025 del 21/07/2025, emessa sul progetto esecutivo acquisito al prot. n. 16475 del 08.07.2025, già indicata al precedente capo d) e richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 923 del 22/07/2025; p) del provvedimento con il quale la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Piedimonte Matese (CE) ha provveduto all’esame della pratica, cui fa riferimento l’Autorizzazione Paesaggistica n. 16-2025 del 21/07/2025, emessa sul progetto esecutivo acquisito al prot. n. 16475 del 08.07.2025; q) della Relazione Istruttoria Paesaggistica relativa all’intervento cui fa riferimento l’Autorizzazione Paesaggistica n. 16-2025 del 21/07/2025, emessa sul progetto esecutivo acquisito al prot. n. 16475 dell’08.07.2025; r) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 986 del 29/07/2024, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n° 924 del 22/07/2025; s) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 1163 del 11/09/2024, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n° 924 del 22/07/2025; t) della Nota prot. n. 24282/2024 del 23/10/2024, completa di tutti gli allegati, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n° 924 del 22/07/2025; u) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (CE) n° 1379 del 29/10/2024, completa di tutti gli allegati, richiamata nella Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore LL.SS.PP. Ambiente” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n° 924 del 22/07/2025; v) degli atti e documenti che hanno consentito l’avvio dei lavori di che trattasi, avvenuto in data 23/07/2025 e, in particolare, i seguenti: 1) Contratto di Appalto 2) Verbale di consegna dei lavori 3) Notifica Preliminare con ricevute di trasmissione agli organi ed agli Enti competenti per legge 4) Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa Esecutrice dei Lavori; w) del Giornale dei Lavori relativo ai lavori di che trattasi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti del procedimento comunale per la realizzazione della rampa e del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo, inclusi progetto esecutivo, autorizzazione paesaggistica, aggiudicazione dei lavori e ordinanza di disciplina della viabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della riedizione del procedimento volto alla realizzazione di una rampa carrabile e del collegamento stradale, sostenendo che l’opera avrebbe inciso irreversibilmente sui loro immobili. Hanno dedotto l’elusione della precedente sentenza del TAR Campania n. 4440/2025, che aveva annullato gli atti originari sin dalla deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, e l’illegittimità della riedizione procedimentale per non avere il Comune adottato ex novo gli atti necessari a partire dalla deliberazione di indirizzo. Sono state inoltre dedotte violazioni del d.lgs. 36/2023, con riferimento alla progettazione e alla procedura di gara; dell’art. 146 d.lgs. 42/2004; della normativa sismica; nonché vizi dell’autorizzazione paesaggistica, asseritamente fondata su un parere della Soprintendenza relativo al progetto già annullato. I ricorrenti hanno contestato anche la validità degli atti sismici riferiti a provvedimenti caducati ex tunc, l’omessa elaborazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica e la qualificazione dell’opera come manutenzione straordinaria di limitata complessità, nonostante la realizzazione di una rampa di 28 metri con muri in cemento armato e vincoli paesaggistici e archeologici. È stata infine contestata l’aggiudicazione definitiva, in quanto fondata su una gara esperita sulla base di presupposti già annullati. Dopo l’accoglimento cautelare, il Comune ha rinnovato l’intero procedimento e ha adottato nuovi provvedimenti, impugnati dai ricorrenti in un distinto giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, anziché dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto dal Comune. Il rinnovo integrale del procedimento da parte dell’amministrazione ha privato di efficacia e di effetti lesivi gli atti impugnati, tra cui il progetto esecutivo rimodulato, l’autorizzazione paesaggistica, gli atti di verifica e validazione, la determina di approvazione del progetto e l’ordinanza di divieto di transito e sosta. Tali atti sono stati sostituiti dai nuovi provvedimenti adottati nel procedimento rinnovato. Le contestazioni relative ai danni materiali arrecati agli immobili non conservano interesse nell’ambito del presente giudizio: la legittimità della nuova procedura dovrà essere esaminata nel diverso ricorso pendente e solo successivamente potrà essere valutata l’eventuale sussistenza di un interesse risarcitorio per danni ingiusti. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 41, comma 7, d.lgs. 36/2023
Richiamato dai ricorrenti con riguardo alla progettazione dell’intervento; il giudice non esamina nel merito la censura per sopravvenuta carenza d’interesse.
art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato dai ricorrenti con riguardo alla procedura aperta; la relativa censura non è esaminata nel merito.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato con riferimento all’autorizzazione paesaggistica; la censura non è esaminata nel merito.
art. 42 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la verifica degli elaborati del progetto esecutivo; l’atto è incluso tra quelli divenuti privi di efficacia a seguito del rinnovo procedimentale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione rinnova integralmente il procedimento e adotta nuovi provvedimenti che sostituiscono quelli impugnati, questi ultimi diventano privi di efficacia e di effetti lesivi; il ricorso avverso gli atti sostituiti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La sopravvenuta sostituzione degli atti impugnati conduce all’improcedibilità per carenza d’interesse, e non necessariamente alla cessazione della materia del contendere, quando non risulti una piena e satisfattiva definizione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- L’interesse a ottenere il ripristino dello status quo o il risarcimento dei danni derivanti da opere materiali eseguite in attuazione degli atti impugnati può essere valutato, nel giudizio relativo agli atti originari, solo dopo avere accertato la legittimità della nuova procedura e individuato ciò che l’amministrazione può legittimamente realizzare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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