Cassazione Penale, Ordinanza n. 27530/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione un'ordinanza del giudice di sorveglianza, nel contesto di una richiesta di remissione del debito. Dalla memoria difensiva risulta che la partita di credito originariamente posta a carico del ricorrente era stata prima annullata in autotutela e poi riemessa per un importo ridotto, per effetto della ripartizione delle spese tra più imputati. La Corte ha però rilevato che tale vicenda non incideva sull'interesse a ricorrere, poiché il ricorso era proposto contro un provvedimento diverso da quello annullato in autotutela. I motivi di ricorso sono stati ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: le doglianze si limitavano infatti a prospettazioni in fatto sulla sussistenza, nella situazione personale del condannato, dell'indigenza quale presupposto della remissione del debito, profilo non ulteriormente scrutinabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze non introducevano questioni nuove rispetto a quelle già decise dal giudice di merito e che la censura si risolveva in una contestazione di merito sulla condizione di indigenza, non deducibile in cassazione nei limiti del giudizio di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
- Le deduzioni che richiedono una nuova valutazione del fatto, come la verifica della situazione di indigenza quale presupposto di un istituto di favore, non sono normalmente scrutinabili in sede di legittimità.
- L'annullamento in autotutela di un atto amministrativo non elimina automaticamente l'interesse a impugnare un provvedimento diverso da quello ritirato, quando quest'ultimo resta l'effettivo oggetto del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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