Ordinanza n. 422/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cessazione delle misure di accoglienza, comunicata oralmente, con conseguente fuoriuscita dal CAS senza presa in carico nel SAI
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere ottenuto la protezione internazionale, deduce di avere ricevuto il 10 aprile 2026 la comunicazione orale della cessazione delle misure di accoglienza e di essere stato costretto a lasciare il CAS senza essere preso in carico dal SAI. Il provvedimento sarebbe stato adottato in applicazione della circolare ministeriale del 7 agosto 2023. L'Amministrazione ha riferito che la Direttrice del CAS aveva invitato il ricorrente a lasciare il centro in attuazione di una nota prefettizia del 25 settembre 2025, la quale disponeva di differire di dieci giorni dalla notifica della decisione sulla protezione l'uscita dai centri delle persone cui fosse stata riconosciuta la protezione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull'eventuale adozione formale di un espresso provvedimento di cessazione dell'accoglienza e il relativo documento.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, assegnando all'Amministrazione il termine ordinatorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per chiarire se sia stato formalmente adottato un provvedimento espresso di cessazione delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente e, in caso positivo, per depositarlo. In sede cautelare ha accolto la domanda, ordinando il reinserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza, salvo che egli sia già stato o sia stato nel frattempo inserito nel SAI. La misura è stata adottata sulla base del bilanciamento degli interessi. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina sulle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la richiesta sulla base del bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In presenza di una contestata cessazione delle misure di accoglienza, il giudice amministrativo può ordinare cautelarmente il reinserimento del beneficiario nel sistema di accoglienza, salvo che sia già stato preso in carico dal SAI, quando il bilanciamento degli interessi lo giustifichi.
- Quando l'Amministrazione sostiene che l'uscita dal centro di accoglienza sia stata disposta nei confronti di una persona titolare di protezione internazionale, deve chiarire se sia stato adottato un formale provvedimento espresso di cessazione delle misure e, ove esistente, depositarlo in giudizio.
- La comunicazione orale della cessazione dell'accoglienza e la conseguente fuoriuscita dal CAS, in assenza di presa in carico nel SAI, possono giustificare una tutela cautelare ripristinatoria nelle more della decisione sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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