Ordinanza n. 26/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia, Cod. Pratica PRE/L/N/2020/1000591, notificato al ricorrente presso lo studio del legale in data 06/11/2024, con cui è stata rigettata la domanda di emersione presentata da sig, El Maniani ai sensi del D. L. 34/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione presentata ai sensi del d.l. 34/2020, fondato sostanzialmente su un provvedimento di espulsione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Prefetto di Reggio Emilia ha rigettato la domanda di emersione presentata ai sensi del d.l. 34/2020. Dal testo emerge che il diniego menziona un provvedimento di espulsione, indicandolo quale ragione sostanziale del rigetto, senza che siano tuttavia disponibili in giudizio elementi sufficienti per determinarne tipologia e caratteristiche. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata sulla vicenda, con particolare riferimento al provvedimento di espulsione menzionato nell'atto impugnato, ai fini della decisione anche cautelare.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né il ricorso nel merito né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Reggio Emilia, ordinandole di depositare una relazione documentata sulla vicenda e, in particolare, di chiarire la tipologia e le caratteristiche del provvedimento di espulsione posto sostanzialmente a fondamento del diniego. Ha assegnato all'Amministrazione termine fino al 10 aprile 2026 e ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disposizione concernente la domanda cautelare; la decisione non definisce nel merito i presupposti per la sospensione.
d.l. 34/2020
Indicato quale base normativa della domanda di emersione presentata dal cittadino straniero; il TAR non ne interpreta specificamente la disciplina in questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando la decisione, anche cautelare, dipende da un provvedimento amministrativo soltanto menzionato nell'atto impugnato e non sufficientemente documentato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, chiedendo una relazione documentata sulla vicenda e sulle caratteristiche dell'atto rilevante.
- La domanda cautelare può essere rinviata senza decisione quando occorre acquisire previamente dall'amministrazione elementi documentali indispensabili per valutare la legittimità e gli effetti dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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