Sentenza n. 1953/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2807/2023 pubblicata in data 28 settembre 2023 (procedimento R.G. 5590/2023), passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2807/2023, relativa al riconoscimento degli importi dovuti a titolo di Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 2807/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto loro rispettivamente euro 2.000,00 ed euro 1.000,00 quale Carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe, e trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava né il TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza ordinaria della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza, limitandosi a conferire il potere di agire in ogni fase e grado, compresa l'ottemperanza, per il riconoscimento del diritto alla Carta docente. Il Collegio ha inoltre esaminato la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso, di sanare il vizio ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ovvero di concedere l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a., la procura deve specificamente individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificarla. La procura separata e genericamente formulata non soddisfaceva tali requisiti. Il TAR ha escluso che il deposito telematico, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea trasformasse automaticamente quest'ultima in una procura apposta in calce al ricorso: tale disciplina consente la certificazione dell'autografia, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a dimostrare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia, né dimostra che essa precedesse o fosse coeva alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito. È stata esclusa anche la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso l'errore scusabile: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, che la parte avrebbe potuto seguire prudenzialmente. L'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. è stato ritenuto non necessario per una questione d'ufficio qualora i difensori non siano presenti all'udienza, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio su tale profilo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e indicare gli elementi necessari a individuare specificamente la controversia, tra cui oggetto, parti e autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La trasmissione telematica della copia informatica di una procura cartacea insieme al ricorso consente di considerarla apposta in calce ai fini tecnici, ma non esonera dal requisito sostanziale di specificità della procura né dimostra, da sola, la consapevolezza del mandante circa il contenuto del ricorso o la anteriorità della procura.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio è funzionale al contraddittorio, ma non è necessario quando i difensori non siano presenti all'udienza, poiché la loro assenza implica rinuncia a interloquire sulla questione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo in materia di procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei difetti della rappresentanza processuale non è applicabile quando la procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, mancava o era inidonea al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva situazione di incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare una condotta processuale prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
L'obbligatorietà della difesa tecnica giustifica la richiesta di un adempimento specifico e facilmente eseguibile per il conferimento di una procura speciale valida.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo specifico la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il giudizio deve essere proposto; una procura separata contenente una formula generica non soddisfa tale requisito.
- Il deposito telematico, insieme a un ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea separata non rende automaticamente valida la procura come procura speciale apposta in calce: la regola tecnica sulla collocazione telematica non sostituisce la necessaria specificità del contenuto della procura.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o almeno essere coeva alla sua redazione; non è sufficiente che sia formata o resa conoscibile in occasione della notificazione o del successivo deposito telematico.
- Quando la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o inidoneità al momento della proposizione del giudizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica se, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi già idonei a suggerire una condotta processuale più prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno di tali indirizzi non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione rilevata d'ufficio emerge in udienza e i difensori, pur regolarmente convocati, non sono presenti, poiché la loro assenza comporta rinuncia implicita a interloquire sulla questione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →