Sentenza n. 2508/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “- della graduatoria finale di merito pubblicata il 22.01.2026, nella parte in cui colloca il ricorrente (codice INPA 5TAMX1Y3VG) al 7° posto con punteggio complessivo di 32,54 punti (prova scritta 27,75 + titoli 4,79) del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di vario profilo professionale - determina n. 878 del 31.12.2024 – istruttore di vigilanza – Comune di Cercola; - della comunicazione del Comune di Cercola del 10.02.2026, trasmessa via PEC, con cui è stata riconosciuta parzialmente la rivalutazione dei titoli del ricorrente, attribuendo un punteggio di 5,79 punti in luogo dei precedenti 4,79 punti, senza tuttavia procedere alla rettifica della graduatoria finale; - della nota di rivalutazione titoli trasmessa a mezzo pec in data 24/02/26 con la quale il Comune erroneamente e riduttivamente assegna il punteggio titoli in 2,16; - del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 23.01.2026 e integrata in data 23.01.2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli oggetto dell’istanza di accesso denegata per silentium e non ancora consegnati. NONCHE’ per la declaratoria di illegittimità ex art.116 c.p.a in ordine al silenzio-rifiuto serbato sulle istanze di accesso agli atti del 23/01/26”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito di un concorso comunale, atti di rivalutazione dei titoli e silenzio-rifiuto su istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per la copertura di posti di istruttore di vigilanza, nella parte in cui gli attribuiva 32,54 punti complessivi, di cui 4,79 per titoli, collocandolo al settimo posto. Ha contestato anche la successiva rivalutazione dei titoli, dapprima riconosciuti in misura pari a 5,79 punti e poi rideterminati in 2,16 punti, nonché il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai verbali della Commissione esaminatrice e agli altri atti relativi alla valutazione dei titoli. Ha chiesto inoltre la declaratoria di illegittimità del silenzio ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato la graduatoria impugnata con determina n. 292 del 19 marzo 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, insistendo soltanto per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, sostenendo che l’annullamento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il Comune aveva annullato la graduatoria impugnata e che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo, secondo cui il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e, ove dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria ha riguardato l’intero gravame, compresa la domanda relativa all’accesso, essendo venuto meno l’interesse all’estrazione degli atti. Le spese sono state integralmente compensate per ragioni di equità, tenuto conto dell’esito del giudizio e del fatto che l’amministrazione aveva annullato la graduatoria nella stessa data della notifica del ricorso. Il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico del Comune resistente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
pronuncia in forma semplificata
Ricorrendone i presupposti e sentite le parti, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 116 c.p.a.
declaratoria di illegittimità ex art.116 c.p.a. in ordine al silenzio-rifiuto serbato sulle istanze di accesso
La disposizione è stata richiamata quale base processuale della domanda contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso, ma la relativa controversia è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulla l’atto impugnato e il ricorrente dichiara di avere perduto l’interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima che la causa sia trattenuta per la decisione determina l’improcedibilità della domanda, poiché il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quel momento.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato può determinare il venir meno dell’interesse anche rispetto alla domanda di accesso agli atti connessa alla controversia, quando il ricorrente dichiari che non intende più procedere all’estrazione dei documenti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo equità, tenendo conto della condotta processuale e sostanziale delle parti; il contributo unificato può essere posto definitivamente a carico dell’amministrazione che ha adottato l’atto satisfattivo.
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