Ordinanza n. 1004/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rituale notificazione del ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 651/2023
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 651/2023 nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso è stato notificato a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, diverso dall’indirizzo indicato ai sensi dell’art. 16 d.l. n. 179/2011 per le notificazioni degli atti processuali. Il giudice ha quindi rilevato che l’amministrazione intimata non era stata ritualmente evocata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la notificazione fosse affetta da nullità, non da inesistenza. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 e l’art. 44, comma 4, c.p.a., ha affermato che, salvo il caso di inesistenza della notificazione, il giudice amministrativo deve consentirne la rinnovazione. Ha pertanto concesso alla ricorrente quindici giorni per rinnovare la notificazione del ricorso alla parte pubblica secondo le modalità di legge e sette giorni per depositare la prova dell’adempimento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026; non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza nel merito.
Norme richiamate
art. 16 d.l. n. 179/2011
L’indirizzo PEC indicato ai sensi della disposizione per le notificazioni degli atti processuali costituisce il riferimento corretto per la notificazione alla sede dell’Avvocatura dello Stato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La nullità della notificazione, salvo il caso di inesistenza, impone al giudice amministrativo di assegnare un termine per la rinnovazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo è notificato a un indirizzo PEC diverso da quello validamente indicato dall’Avvocatura dello Stato per le notificazioni processuali, la notificazione è nulla, purché sussista comunque un collegamento riconoscibile con il destinatario, e non inesistente.
- Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la nullità della notificazione non comporta l’immediata definizione negativa del giudizio: il giudice amministrativo deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione, salvo che la notificazione sia inesistente.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la notificazione iniziale non ha ritualmente evocato l’amministrazione, la trattazione della domanda deve essere rinviata e subordinata alla rinnovazione della notificazione e al deposito della relativa prova entro i termini assegnati.
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