Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1004/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata rituale notificazione del ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 651/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 651/2023 nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso è stato notificato a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, diverso dall’indirizzo indicato ai sensi dell’art. 16 d.l. n. 179/2011 per le notificazioni degli atti processuali. Il giudice ha quindi rilevato che l’amministrazione intimata non era stata ritualmente evocata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la notificazione fosse affetta da nullità, non da inesistenza. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 e l’art. 44, comma 4, c.p.a., ha affermato che, salvo il caso di inesistenza della notificazione, il giudice amministrativo deve consentirne la rinnovazione. Ha pertanto concesso alla ricorrente quindici giorni per rinnovare la notificazione del ricorso alla parte pubblica secondo le modalità di legge e sette giorni per depositare la prova dell’adempimento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026; non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 16 d.l. n. 179/2011

    L’indirizzo PEC indicato ai sensi della disposizione per le notificazioni degli atti processuali costituisce il riferimento corretto per la notificazione alla sede dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La nullità della notificazione, salvo il caso di inesistenza, impone al giudice amministrativo di assegnare un termine per la rinnovazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è notificato a un indirizzo PEC diverso da quello validamente indicato dall’Avvocatura dello Stato per le notificazioni processuali, la notificazione è nulla, purché sussista comunque un collegamento riconoscibile con il destinatario, e non inesistente.
  • Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la nullità della notificazione non comporta l’immediata definizione negativa del giudizio: il giudice amministrativo deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione, salvo che la notificazione sia inesistente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la notificazione iniziale non ha ritualmente evocato l’amministrazione, la trattazione della domanda deve essere rinviata e subordinata alla rinnovazione della notificazione e al deposito della relativa prova entro i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.