Sentenza n. 740/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza ex artt. 112 c.p.a. della Sentenza n. 3111/2024 pubblicata il 18/9/2024 nel procedimento RG n. 401/2024 del TAR Sicilia-Catania, notificata in data 27/9/2024 e passata in giudicato come da certificato che si deposita in allegato (doc. n. 1); nonché pervcondannare parte resistente al pagamento di una penalità di mora di cui all'art. 114 c.p.a., per ogni giorno di ritardo; e/o per la nomina ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera d) c.p.a., ove occorra, di un commissario ad acta che adotti l'atto di cui sopra in nome e per conto dell'amministrazione inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia-Catania n. 3111/2024, che aveva ordinato l'ostensione della documentazione richiesta
Esito
Favorevole al ricorrente (istante per accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo che la sentenza n. 3111/2024, notificata alla società resistente il 27 settembre 2024 e passata in giudicato, non era stata eseguita. La sentenza di cognizione aveva ordinato al laboratorio di consentire, entro trenta giorni, la presa visione e l'estrazione della documentazione relativa alla data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento di test in vitro rt-PCR e al numero di test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, l'applicazione di una penalità di mora e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. La società intimata, ritualmente evocata tramite PEC a un indirizzo risultante da pubblico elenco, non si è costituita né ha fornito giustificazioni sull'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando documentalmente la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, nonché l'assenza di esecuzione da parte della società resistente. Ha ordinato a Polilab s.r.l. di dare completa esecuzione alla sentenza n. 3111/2024 entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della pronuncia, o dalla notificazione di parte se anteriore. Ha inoltre nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere all'integrale esecuzione del giudicato, in luogo della società, entro l'ulteriore termine di trenta giorni decorrente dall'infruttuosa scadenza del primo termine e su richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta. La resistente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
È utilizzato quale base per la nomina del commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può non essere applicata quando il giudice ritenga sufficiente, ai fini della sollecitazione dell'adempimento, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 116 c.p.a.
È richiamato con riferimento al giudizio definito dalla sentenza oggetto di ottemperanza, relativo all'accesso civico generalizzato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza e dell'inerzia del soggetto obbligato legittima il giudice a ordinare l'integrale esecuzione del comando giudiziale entro un termine perentorio o comunque determinato.
- In presenza di persistente inadempimento dell'obbligato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine assegnato per l'adempimento e alla richiesta della parte interessata.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficientemente coercitiva e sostitutiva, tale da escludere l'applicazione della penalità di mora quando il giudice reputi che l'intervento commissariale sia idoneo a sollecitare l'esecuzione del giudicato.
- La mancata costituzione dell'amministrazione o del soggetto obbligato, ritualmente intimato, non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il giudicato e il suo mancato adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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