Sentenza n. 1066/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Ottaviano prot. n. 37174 del 6 novembre 2024; - del provvedimento del Comune di Ottaviano prot. 25517 del 16 luglio 2024; - del provvedimento del Comune di Ottaviano prot. 35741 del 23 ottobre 2024; - della richiesta di chiarimenti e integrazioni del Comune di Ottaviano prot. n. 12060 del 27 aprile 2023; - della richiesta di chiarimenti e integrazioni del Comune di Ottaviano prot. n. 10758 del 25 marzo 2024; - dell'art. 6 del “Regolamento per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti per la telefonia cellulare e/o diffusione radiotelevisiva”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ottaviano n. 23 del 18 maggio 2006, ancorché di contenuto sconosciuto e, over occorrer possa, delle altre disposizioni del suddetto regolamento, pur ad oggi non conosciute; ove occorrer possa, del regolamento comunale approvato con delibera del Comune di Ottaviano n. 23 del 1 agosto 2003, ancorché di contenuto sconosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l'accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, D.Lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 17 febbraio 2023 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Ottaviano, in via Giuseppe Marotta (N.C.T. Foglio n. 9, Mappale n. 3365) e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio della stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base, preceduto da richieste di integrazione, invito a individuare un sito alternativo e comunicazione di avvio del procedimento di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Ottaviano relativo all'installazione di una stazione radio base in via Giuseppe Marotta, nonché gli atti presupposti e l'art. 6 del regolamento comunale sugli impianti di telefonia. Ha chiesto anche l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza presentata il 17 febbraio 2023. In primo luogo ha dedotto la formazione del titolo tacito, sostenendo che il diniego del 6 novembre 2024 fosse tardivo rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dalla risposta all'ultima richiesta di integrazione. Ha denunciato violazione degli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, della legge n. 241/1990 e della legge n. 36/2001, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. In secondo luogo ha lamentato il difetto assoluto di motivazione del diniego, assumendo che il Comune avesse richiamato genericamente l'art. 6 del regolamento senza indicare con precisione i siti sensibili e le ragioni concrete di incompatibilità dell'impianto. In terzo luogo ha contestato la legittimità dell'art. 6 del regolamento comunale, sostenendo che la distanza minima dai siti sensibili e l'invito a individuare aree predeterminate avrebbero introdotto un divieto generalizzato di localizzazione, eccedendo le competenze comunali e ostacolando la copertura della rete. Il Comune e ARPAC hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso anzitutto la formazione del silenzio assenso, rilevando che il silenzio può produrre effetti autorizzatori solo quando la domanda sia corredata di tutti gli elementi e documenti necessari alla valutazione amministrativa. Nel caso concreto, l'istanza presentava carenze non superate, tra cui la mancata documentazione della disponibilità giuridica dell'area e del titolo di trasferimento, nonché la mancanza, al momento della presentazione, del parere ARPAC, del parere del Genio civile e dell'autorizzazione paesaggistica o del parere della Soprintendenza, necessari in ragione dei vincoli gravanti sull'area. Le successive richieste comunali non costituivano una mera integrazione di documentazione già completa, ma riguardavano elementi essenziali e mancanti. Pertanto il termine per il silenzio assenso non poteva utilmente perfezionarsi. Il TAR ha poi ritenuto infondata la censura contro l'art. 6 del regolamento comunale. L'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai Comuni di disciplinare l'insediamento urbanistico degli impianti e di tutelare siti sensibili, purché non introducano limitazioni generalizzate tali da impedire la copertura della rete. La disposizione comunale, secondo il giudice, non vieta l'installazione sull'intero territorio né in ampie porzioni di esso, ma impone una distanza minima da specifici siti sensibili e lascia possibile una localizzazione alternativa. Anche la previsione della localizzazione preferenziale su suolo comunale non è stata interpretata come obbligo esclusivo. Sono state inoltre respinte le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Dalle richieste di chiarimenti, dall'avvio del procedimento e dal diniego risultavano individuabili sia la norma applicata sia la ragione concreta del diniego: la collocazione dell'impianto in prossimità di un parco giochi, considerato sito sensibile, a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento. La motivazione poteva essere ricostruita anche mediante il richiamo agli atti istruttori precedenti, conosciuti o resi disponibili alla ricorrente, secondo il modello della motivazione per relationem. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
La ricorrente invocava la formazione del silenzio assenso sull'istanza per l'installazione della stazione radio base, ma il giudice ne ha escluso il perfezionamento per la mancanza di elementi e documenti essenziali.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
l'istanza ha valenza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento
L'istanza unica deve coinvolgere tutti i profili e le amministrazioni interessate; nel caso concreto non risultava attivato il coinvolgimento della Soprintendenza né acquisita l'autorizzazione paesaggistica necessaria.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio
La disposizione consente ai Comuni di dettare regole urbanistiche e localizzative per gli impianti, ma vieta limitazioni generalizzate incompatibili con la diffusione della rete. Sono ammesse misure a tutela di siti sensibili se resta possibile una localizzazione alternativa.
art. 146 d.lgs. 42/2004
In presenza di vincolo paesaggistico, l'autorizzazione paesaggistica costituisce titolo necessario; la sua mancanza impedisce, secondo la decisione, la formazione del silenzio assenso sull'autorizzazione all'impianto.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
La motivazione per relationem è ammissibile quando il provvedimento richiama atti istruttori disponibili all'interessato, dai quali siano ricavabili le ragioni giuridiche e fattuali della decisione.
art. 6, comma 1, del Regolamento comunale per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti per la telefonia cellulare e/o diffusione radiotelevisiva
è vietata la collocazione di impianti di trasmissione per telefonia cellulare ad una distanza inferiore a 50 m
La norma è stata ritenuta legittima perché riferita a specifici siti sensibili e non configurante un divieto generalizzato, essendo comunque possibile individuare un sito alternativo nel territorio comunale.
Massime di principio
- Il silenzio assenso su un'istanza autorizzatoria per l'installazione di una stazione radio base presuppone che la domanda sia corredata di tutti gli elementi e documenti essenziali necessari alla valutazione amministrativa; non si forma quando manchino titoli di disponibilità dell'area, pareri necessari o autorizzazioni relative a vincoli paesaggistici e ad altri interessi differenziati.
- Il silenzio assenso è alternativo al provvedimento espresso conclusivo, ma non allo svolgimento della fase istruttoria: le richieste dell'amministrazione sono ammissibili quando riguardano carenze documentali essenziali e non una semplice integrazione di una pratica già completa.
- I Comuni possono disciplinare con regolamento la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione e prevedere distanze minime da siti sensibili, purché la disciplina non introduca divieti generalizzati o non renda impossibile la copertura del territorio; la limitazione è legittima se resta concretamente praticabile una localizzazione alternativa.
- La previsione regolamentare secondo cui gli impianti devono essere collocati preferibilmente su aree comunali non equivale, in assenza di un obbligo espresso, a un divieto di installazione su aree private o a una riserva esclusiva di determinate aree.
- Un diniego può essere adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo ad atti istruttori precedenti, purché tali atti siano disponibili all'interessato e consentano di ricostruire la norma applicata, i fatti accertati e le ragioni concrete della decisione.
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