Cassazione Penale, Ordinanza n. 23200/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva sostituito la misura alternativa dell'affidamento in prova, già applicata al condannato, con la detenzione domiciliare. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo: dedotta violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il provvedimento sarebbe stato insufficientemente motivato e che non sarebbe stato valorizzato il parere favorevole del Procuratore generale alla prosecuzione dell'affidamento in prova. Nella memoria depositata tempestivamente sono stati riproposti i medesimi argomenti e aggiunte ulteriori osservazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura rivalutativa, perché tendeva a ottenere una nuova lettura degli elementi già esaminati dal Tribunale di sorveglianza, e ha escluso il denunciato difetto di motivazione. Ha inoltre precisato che l'omesso recepimento del parere favorevole del Procuratore generale alla prosecuzione dell'affidamento in prova non è decisivo ai fini della scelta della misura, e che non è viziata l'ordinanza che non menziona tale parere nel corpo della motivazione, quando ne abbia dato atto nell'incipit. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La disposizione è richiamata come parametro della censura, ma la Corte ritiene che la doglianza non evidenzi un effettivo errore di legge o un vizio motivazionale, limitandosi a una richiesta di rivalutazione del merito.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile con profili di colpa del ricorrente, è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro un provvedimento del Tribunale di sorveglianza quando la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- Nel controllo di legittimità sulle misure alternative alla detenzione, la Corte verifica la presenza di una motivazione non apparente e logicamente coerente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di sorveglianza sui comportamenti del condannato e sul livello di risocializzazione raggiunto.
- Il parere favorevole del Procuratore generale sulla prosecuzione della misura alternativa non vincola il giudice di sorveglianza e la sua mancata menzione nel corpo della motivazione non determina, di per sé, nullità o vizio del provvedimento se il parere risulta comunque considerato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, oltre alle spese processuali può essere imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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