Cassazione Civile, Ordinanza n. 26063/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo al 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità/detraibilità dei costi per carburante prelevato non presso impianti stradali di rifornimento, ma tramite impianti interni aziendali. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo e in secondo grado: la CTR aveva ritenuto sufficienti i buoni di prelievo con indicazione di date e quantità, e aveva escluso che si potesse estendere alla fattispecie la disciplina delle schede carburante prevista per i rifornimenti stradali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, sostenendo che la contribuente non aveva provato lo stretto collegamento tra il consumo di carburante e i mezzi aziendali posseduti, e dunque non aveva dimostrato l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA, il contribuente deve sempre provare con idonea documentazione l'inerenza della spesa all'attività d'impresa; nel caso del carburante, non basta l'annotazione di date e quantità prelevate se manca un riferimento analitico ai mezzi strumentali e alla concreta destinazione del bene all'attività imprenditoriale. La CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente una prova generica e aveva preteso che l'Ufficio applicasse criteri di proporzionalità, mentre l'onere della prova gravava sulla contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte precisa che la pretesa fiscale non si fonda su un'estensione in malam partem della disciplina delle schede carburante, bensì sull'onere generale di prova dell'inerenza
art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997
richiamato dal ricorrente come norma violata, nel quadro della necessità di dimostrare il collegamento tra consumo di carburante e impiego aziendale
art. 2043 c.c.
menzionato solo nel ragionamento sul giudizio di inerenza, per chiarire che la natura lecita o illecita del fatto generatore del decremento patrimoniale è irrilevante ai fini fiscali
art. 1218 c.c.
menzionato solo nel ragionamento sul giudizio di inerenza, per chiarire che anche una diminuzione patrimoniale derivante da attività lecita va scrutinata in termini di appartenenza all'attività produttiva
art. 380 bis cod. proc.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore
art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973
citato indirettamente nella formula finale sulle spese, ma senza specifica applicazione decisoria
Massime di principio
- In tema di imposte dirette e IVA, anche quando il carburante sia acquistato tramite sistemi aziendali diversi dalle schede carburante tradizionali, il contribuente resta tenuto a dimostrare con documentazione idonea l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
- La deducibilità dei costi richiede una prova analitica dell'esistenza, della natura e della concreta destinazione del bene o servizio alla produzione, non essendo sufficiente una indicazione generica di date e quantità se manca il collegamento con i mezzi strumentali aziendali.
- Ai fini fiscali, ciò che rileva è l'appartenenza del costo all'ambito dell'attività produttiva; è invece irrilevante che il decremento patrimoniale derivi da fatto illecito o da attività lecita, se manca la prova della sua riferibilità all'impresa.
- Quando la contestazione investe una pluralità di operazioni, la verifica della deducibilità va compiuta per ciascuna operazione, con controllo di esistenza, congruità e inerenza, senza poter desumere la prova da un solo esempio o da elementi troppo generici.
- Se il contribuente invoca un criterio di proporzionalità per giustificare il consumo di carburante, deve prima provare i dati fattuali di base, come i chilometri effettivamente percorsi e la riferibilità dei prelievi ai veicoli aziendali.
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