Cassazione Penale, Sentenza n. 2912/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio, per presunta mancata considerazione del fatto che l'imputato non fornì una versione dei fatti; 2) errata qualificazione del fatto, ritenendo che la condotta dovesse essere valutata al più come contravvenzione ex art. 712 c.p. o, comunque, non come ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.; 3) violazione degli artt. 132-133 c.p. e omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, poiché la difesa riteneva che non sussistessero gli elementi per la ricettazione e la pena sarebbe stata sproporzionata e non motivata. I fatti di merito: l'imputato veniva fermato alla guida di un furgone con a bordo una motocicletta BMW 1000 RR risultata oggetto di furto denunciato; la moto era priva di targa, con segni di effrazione al bloccasterzo e al blocchetto di accensione, l'imputato non esibiva documenti giustificativi e non forniva spiegazioni plausibili sull'origine del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità dei motivi nonché per richiesta di riesame del merito probatorio, prerogativa dei giudici di merito. La Suprema Corte ha richiamato la 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado coincidenti) e ha ritenuto che la valutazione complessiva degli elementi (luogo, modalità di detenzione e trasporto, assenza di documenti, segni di forzatura, valore del bene) fosse sufficiente a escludere la buona fede e a integrare il reato di ricettazione ex art. 648 c.p.; ha altresì respinto la riclassificazione al più lieve art. 712 c.p. e le censure sulla determinazione della pena, ritenuta congrua e motivata e fissata nel minimo edittale. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000, oltre alle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione. La Corte ha interpretato che la disponibilità di refurtiva, unita a elementi concreti (forzatura dei dispositivi di sicurezza, mancanza di targa e documenti, modalità di trasporto, valore del bene), e l'assenza di una spiegazione attendibile da parte dell'imputato consentono di ritenere la consapevolezza dell'illecita provenienza e integrare il delitto di ricettazione.
art. 648, comma secondo cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile ipotesi attenuata; la Corte ha ritenuto non applicabile tale ipotesi alla luce del valore elevato del bene e delle modalità della condotta.
art. 712 cod. pen.
Previsione di reato contravvenzionale evocata dalla difesa per una riqualificazione in termine più lieve. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 712 in presenza degli elementi comprovanti la gravità e la consapevolezza, ritenendo corretta la qualificazione come ricettazione.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Norme sul trattamento e determinazione della pena. La Corte ha richiamato il principio di discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e ritenuto che la motivazione fornita fosse sufficiente; la pena irrogata nel minimo edittale è stata ritenuta congrua.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che regola i motivi di inammissibilità della cassazione. Usata per giustificare l'inammissibilità per difetto di specificità e mancata correlazione tra censure e motivazioni impugnate.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento al principio secondo cui non è censurabile in cassazione la sentenza che implicitamente disattende deduzioni difensive incompatibili con la motivazione complessiva; giustifica il mancato esame puntuale di ogni singola deduzione se la motivazione complessiva le esclude.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per la presentazione della memoria/requisitoria scritta del Procuratore Generale; contenuto procedurale usato dal PG per concludere per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il silenzio dell'imputato non impedisce la condanna quando è inserito in un quadro probatorio complessivo e convergente (luogo, modalità di detenzione, assenza di documenti, segni di effrazione, valore del bene): in tali casi l'assenza di una spiegazione attendibile può essere indicativa della consapevolezza dell'origine illecita.
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo delle prove: i motivi di cassazione devono confrontarsi specificamente con le ragioni di fatto e di diritto indicate nella motivazione impugnata; la genericità o il mancato confronto con la motivazione rendono il ricorso inammissibile.
- La 'doppia conforme' (concordanza motivazionale di primo e secondo grado) rafforza la stabilità della valutazione probatoria e rende più difficili le censure in sede di legittimità.
- Per ottenere una riqualificazione del fatto in termini meno gravi è necessario indicare elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato; semplici dubbi o richieste di diversa valutazione non sono sufficienti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la determinazione è priva di motivazione logica o risulta arbitraria; motivazioni sintetiche ma chiare e non illogiche sono generalmente ritenute sufficienti.
- Un ricorso per cassazione privo di specificità o che mira esclusivamente a rimettere in discussione il merito probatorio espone il ricorrente al rischio di condanne per spese e, in presenza di colpa, al pagamento di somme a titolo di ammenda.
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