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Sentenza

Sentenza n. 2816/2026 - Roma, Sezione 4

per ottenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a.. tenuto conto di quanto accertato con forza di giudicato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 918/2024 del 30.1.2024, il risarcimento del danno patito in ragione dell’illegittimo ritardo con la quale la ricorrente è stata assunta nella qualifica di dirigente dell’Autorità resistente.

Giustizia amministrativa202406010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: ritardata attribuzione della qualifica dirigenziale e del relativo trattamento economico, conseguente all'illegittima ammissione di altro candidato alla procedura selettiva interna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per essere stata nominata dirigente soltanto in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 918/2024, con decorrenza giuridica dal 3 aprile 2013 ma con effetti economici dalla presa di servizio del 2 maggio 2024. La vicenda traeva origine dalla procedura selettiva interna indetta dall'AGCOM nel 2011, nella quale un altro candidato era stato ammesso allo scrutinio comparativo sulla base di una prova preselettiva sostenuta nel 2008. Il Consiglio di Stato aveva definitivamente accertato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Regolamento del personale, la prova era valida per tre anni consecutivi compreso l'anno di svolgimento e, quindi, non poteva essere utilizzata per la procedura del 2011. La ricorrente ha dedotto il danno derivante dalle differenze retributive non percepite, dal minor versamento dei contributi previdenziali e del TFR e dalla perdita di chance di conseguire incarichi dirigenziali di primo livello. Ha inoltre sostenuto la colpa dell'Amministrazione, in ragione della violazione di una disposizione regolamentare chiara e non ambigua. L'AGCOM ha eccepito l'inammissibilità della domanda per acquiescenza alle modalità di inquadramento previste dalla delibera di nomina, richiamando l'accettazione irrevocabile e senza riserve della nomina, e ha contestato nel merito la pretesa risarcitoria, anche sotto il profilo dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza, ritenendo che il verbale di presa di servizio fosse un atto meramente esecutivo, inidoneo a incidere sulle pretese risarcitorie già maturate. Nel merito ha qualificato la responsabilità dell'Amministrazione come extracontrattuale, poiché la nomina tardiva conseguente all'illegittima procedura concorsuale lede l'interesse legittimo al corretto svolgimento della selezione e non determina il diritto alla corresponsione delle retribuzioni per attività lavorativa non prestata. Il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente accertato l'illegittimità della procedura e il nesso causale tra l'ammissione del candidato privo di valida prova preselettiva e il ritardo nella nomina della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto presunta la colpa dell'Amministrazione in presenza dell'illegittimità provvedimentale e ha escluso l'errore scusabile, poiché la disposizione regolamentare era letteralmente chiara e non risultava un effettivo contrasto giurisprudenziale o un quadro normativo incerto. È stato riconosciuto il danno patrimoniale derivante dal ritardo nell'attribuzione della qualifica dirigenziale, mentre è stata respinta la voce relativa al trattamento economico da dirigente di primo livello quale danno da perdita di chance, poiché il conferimento di tali incarichi era ampiamente discrezionale e la prova offerta non dimostrava una concreta possibilità perduta. Il danno non è stato commisurato all'intera retribuzione non percepita, perché la ricorrente non aveva prestato servizio nella qualifica dirigenziale. Il TAR ha stabilito che la base di calcolo fosse costituita dall'80% delle differenze tra il trattamento economico da dirigente di secondo livello che avrebbe percepito e quello da funzionario effettivamente percepito, al netto degli oneri fiscali e previdenziali e con esclusione della parte variabile connessa all'effettivo svolgimento delle funzioni. Il periodo da considerare decorre dal 3 aprile 2013 al 2 maggio 2024. Ha riconosciuto anche la ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale, compresi i riflessi sul TFR, nonché rivalutazione monetaria e interessi legali secondo il criterio del debito di valore. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., ha ordinato all'AGCOM di formulare entro 60 giorni una proposta di pagamento determinata secondo i criteri indicati. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Disciplina l'azione risarcitoria esperita per ottenere il ristoro dei danni derivanti dall'attività amministrativa illegittima.

  • art. 43, comma 4, Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCOM

    Il risultato della prova rimane valido per l’ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l’anno cui si riferisce la prova

    La validità triennale della prova preselettiva comprende l'anno di svolgimento; una prova sostenuta nel 2008 non poteva quindi essere utilizzata per la procedura bandita nel 2011.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, quando non è possibile determinare immediatamente l'importo dovuto, di stabilire i criteri ai quali l'amministrazione deve attenersi nella proposta di pagamento del risarcimento.

  • art. 1223 c.c.

    Rileva per individuare i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta illecita, evitando una restituzione integrale automatica delle retribuzioni non percepite.

  • art. 1226 c.c.

    Fondamento della liquidazione equitativa del danno, applicata mediante la riduzione all'80% delle differenze retributive, tenendo conto del mancato svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali.

Massime di principio

  • La nomina tardiva conseguente all'annullamento di una procedura selettiva per illegittimità dell'azione amministrativa integra, di regola, una responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, poiché è leso l'interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura e non il diritto alla retribuzione per un'attività lavorativa non prestata.
  • Una volta accertata con giudicato l'illegittimità del provvedimento che ha determinato il ritardo nell'assunzione o nell'inquadramento, l'illegittimità costituisce almeno un indice presuntivo della colpa dell'amministrazione; spetta a quest'ultima dimostrare l'errore scusabile mediante la prova di contrasti interpretativi, di un quadro normativo incerto, della complessità dei fatti o di condotte procedimentali rilevanti.
  • Non sussiste errore scusabile quando l'amministrazione abbia violato una disposizione regolamentare interna dal contenuto letterale chiaro e non ambiguo, anche se il giudice di primo grado aveva inizialmente condiviso l'interpretazione amministrativa poi riformata in appello.
  • Il danno da ritardata assunzione o da tardivo inquadramento non coincide automaticamente con l'intera retribuzione non percepita, perché la retribuzione presuppone lo svolgimento della prestazione. La liquidazione deve essere equitativa e può assumere le differenze retributive come criterio principale, riducendole in relazione al mancato esercizio effettivo delle funzioni.
  • La perdita della possibilità di conseguire incarichi dirigenziali ulteriori e ampiamente discrezionali non è risarcibile come perdita di chance sulla sola base del fatto che altri candidati abbiano successivamente ottenuto tali incarichi; occorre dimostrare una concreta e apprezzabile possibilità effettivamente perduta.
  • L'accettazione della nomina e il verbale di presa di servizio, anche se privi di riserve, non comportano acquiescenza rispetto a pretese risarcitorie già maturate, quando tali atti abbiano natura meramente esecutiva e non contengano una rinuncia espressa al risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoReintegrazione in forma specificaConcorsi pubblici
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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