Ordinanza n. 2984/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Internazionalizzazione e Comunicazione, prot. AOODGINTCO.U.0003884 del 13 aprile 2026, avente ad oggetto la richiesta di annullamento diretta all’Università degli Studi di Palermo del ritiro/annullamento dell’addendum al contratto di ricerca n. 2508 del 21 maggio 2025, conosciuta dal ricorrente lo stesso 13 aprile 2026; - del D.R. Prot. 70845 del 16 aprile 2026 con cui l’Università degli Studi di Palermo ha di conseguenza ‘annullato’ l’addendum al contratto di ricerca n. 2508 del 21 maggio 2025; - dell’avviso 47/2025 (D.D. MUR n. 47 del 20 febbraio 2025) ove interpretato in modo da risultare il fondamento dell’asserito divieto di cumulo/doppio finanziamento in funzione del mero richiamo al Regolamento (UE) 2021/241; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto o conoscibile ivi comprese – ove esistenti – le eventuali istruzioni interne, note istruttorie, pareri ed interlocuzioni pre-provvedimentali intercorse fra le Amministrazioni resistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale che chiedeva all'Università l'annullamento dell'addendum a un contratto di ricerca e decreto rettorale conseguente di annullamento dell'addendum
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca con cui era stato richiesto all'Università degli Studi di Palermo di ritirare o annullare l'addendum al contratto di ricerca, nonché il successivo decreto rettorale che aveva annullato l'addendum. È stato inoltre contestato l'avviso relativo al programma di finanziamento, nella parte in cui fosse interpretato come fondamento di un divieto di cumulo o doppio finanziamento derivante dal mero richiamo al Regolamento (UE) 2021/241, oltre agli atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente sosteneva che l'addendum non determinasse una sovrapposizione di coperture finanziarie, ma disciplinasse una complementarietà tra finanziamenti per quote diverse, a fronte del contestuale definanziamento della corrispondente voce nel progetto originario. In sede cautelare ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non fondata, allo stato della sommaria delibazione, la tesi secondo cui l'addendum si sarebbe limitato a realizzare una complementarietà finanziaria senza sovrapposizione. Il Collegio ha affermato che il divieto di doppio finanziamento impedisce che la medesima spesa, già prevista e finanziata da un programma europeo, sia pagata mediante fondi riferiti a un altro progetto dell'Unione europea. Nel caso concreto ha ravvisato, in via cautelare, la contribuzione di due fonti di finanziamento europee alla medesima spesa relativa al compenso del ricercatore: il disimpegno di una mensilità dal progetto PNRR e la contestuale ricopertura della stessa voce mediante un progetto PRIN sono stati ritenuti suscettibili di integrare un utilizzo improprio dei sostegni finanziari, anche perché funzionali ad attribuire dotazioni accessorie per missioni, trasferte o spese di ricerca escluse dai rapporti finanziati dal PNRR. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto non concreto e attuale il pregiudizio prospettato, essendo allo stato riconducibile a conseguenze meramente patrimoniali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
“Visto l'art. 55 cod. proc. amm.”
Disciplina la domanda cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto la sospensione.
Regolamento (UE) 2021/241
“mero richiamo al Regolamento (UE) 2021/241”
È richiamato quale riferimento della disciplina sottesa al divieto di doppio finanziamento, inteso come divieto di imputare la medesima spesa a più fonti di finanziamento europeo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto di doppio finanziamento preclude che la medesima spesa, già prevista e finanziata nell'ambito di un programma europeo, sia nuovamente coperta mediante risorse riferite a un diverso progetto dell'Unione europea.
- Il contestuale disimpegno di una voce di spesa da un progetto europeo e la sua ricopertura con risorse di altro progetto possono integrare, anche se formalmente presentati come complementarietà dei finanziamenti, un utilizzo improprio dei sostegni finanziari quando entrambe le fonti contribuiscano al finanziamento della medesima spesa.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non è concreto e attuale quando gli effetti dedotti dall'annullamento dell'atto siano, allo stato, esclusivamente patrimoniali.
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