Cassazione Civile, Ordinanza n. 25420/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un medico psichiatra in servizio presso un'azienda sanitaria aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive sostenendo di avere svolto in modo continuativo, dal 13 novembre 2006 al 30 novembre 2011, mansioni superiori di direttore responsabile di Unità Operativa Complessa. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina delle mansioni superiori e riconoscendo la retribuzione del dirigente medico di UOC, detratta l'indennità già percepita ex art. 18, comma 7, CCNL 18 giugno 2000. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi: in sostanza sosteneva che l'art. 18 CCNL disciplinasse integralmente la sostituzione nell'incarico dirigenziale sanitario, escludendo l'applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 anche quando l'incarico provvisorio si fosse protratto oltre i sei mesi o dodici mesi. La controparte ha resistito con controricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale dedotto nel ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato per affermare l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti.
art. 15-ter, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato come norma che, per la dirigenza sanitaria, conferma la specialità del regime e l'inapplicabilità della disciplina delle mansioni superiori.
art. 2103 c.c.
la Corte ribadisce che non si applica ai dirigenti, incluso il dirigente sanitario, per le peculiarità della qualifica dirigenziale.
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
ritenuto non applicabile al personale dirigenziale, essendo riferito al personale non dirigente.
art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001
considerato la disciplina speciale della sostituzione nell'incarico dirigenziale, che comporta solo l'indennità sostitutiva e non il trattamento del sostituito, anche se la sostituzione si protrae oltre il termine previsto.
art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. 165/2001
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme invocate a sostegno della tesi della specialità del trattamento dei dirigenti.
artt. 29 e 40 CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001
richiamati nel motivo di ricorso tra le disposizioni collettive invocate.
art. 18, comma 7, CCNL 18.6.2000
"Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori"; "Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi"; "Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile"
la Corte interpreta la clausola nel senso che la sostituzione non integra mansioni superiori e dà diritto solo all'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva.
art. 15 d.lgs. 502/1992
richiamato per affermare che la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo e in un unico livello.
art. 28, comma 6, CCNL 8.6.2000
richiamato come conferma della non applicabilità dell'art. 2103 c.c. alle equivalenti mansioni dirigenziali.
art. 36 Cost.
la Corte esclude che sia invocabile per ottenere il trattamento del dirigente sostituito, ritenendo sufficiente e remunerativa l'indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva.
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza, senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione sul raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria del SSN la sostituzione nell'incarico di dirigente medico disciplinata dal contratto collettivo non configura svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito di un unico ruolo e di un unico livello dirigenziale.
- Per i dirigenti non si applica l'art. 2103 c.c. e, correlativamente, non opera il criterio generale della retribuzione proporzionata alle mansioni superiori di fatto svolte; il rapporto dirigenziale è retto da una disciplina speciale basata sul conferimento di incarichi a termine.
- La protrazione dell'incarico provvisorio oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva non trasforma la sostituzione in mansioni superiori né fa sorgere il diritto al trattamento economico del titolare; il sostituto ha diritto solo all'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo.
- L'eventuale abusività della proroga dell'incarico non legittima il riconoscimento, in via automatica, della retribuzione del dirigente titolare, perché ciò finirebbe per eludere le regole selettive e pubblicistiche di conferimento dell'incarico.
- La diversa procedura di nomina e i diversi presupposti tra incarico provvisorio e incarico conferito all'esito di selezione impediscono di invocare la parità di trattamento retributivo tra le due posizioni.
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