Sentenza n. 11043/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 6521/2025 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 6574/2025, pubblicata in data 05/06/2025, passata in giudicato, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6521/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'ottenimento della Carta docente per l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, chiedendo l'assegnazione di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché ritualmente notificato e riferito a un provvedimento definitivo; il TAR ha inoltre affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. È stato rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dal d.l. 269/2003, senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, il quale non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato né adempiuto all'obbligo di corrispondere le somme riconosciute alla ricorrente. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, assicurando il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme determinate dal giudice ordinario. Per l'eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori se dovuti, per le spese del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa e della serialità dei ricorsi analoghi.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento e i poteri del giudice dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Individua tra i poteri decisori del giudice amministrativo quello di disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta dalla pronuncia giurisdizionale e non attribuita dall'amministrazione mediante un comportamento omissivo.
- L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità pratiche di esecuzione, cioè sul quomodo.
- Difficoltà di ordine pubblico, opportunità amministrativa, organizzative o economico-finanziarie non consentono all'amministrazione di sottrarsi all'obbligo di eseguire il giudicato.
- L'inerzia dell'amministrazione protratta oltre il termine dilatorio previsto per l'avvio dell'esecuzione e non accompagnata dalla prova dell'adempimento o da una giustificazione integra inottemperanza e legittima l'accoglimento dell'azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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