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Sentenza

Sentenza n. 3714/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 25 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 25 settembre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione, da parte dell'Ambasciata, dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025, integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e costituisse avvenuta attivazione del procedimento. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché dell'attività dell'amministrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice ha rilevato che l'attivazione del procedimento e la fissazione dell'appuntamento hanno fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato nella domanda quanto alla richiesta di nomina di un commissario ad acta, non esaminata per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione di un'istanza di visto può integrare l'avvenuta attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva rispetto alla specifica pretesa del ricorrente.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo temporale tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento collaborativo dell'amministrazione e dalla gestione di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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