Sentenza n. 2792/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) della determina dirigenziale Comune di San Cipriano d’Aversa n. 542 del 9/06/2025, successivamente comunicata, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della società controinteressata del “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa EER 200108 – rifiuti biodegradabili EER 200201 - residui della pulizia stradale EER 200303 – provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale” - CIG: B6A3ABF224; b) del verbale di gara n. 2 del 22/05/2025 di apertura delle offerte economiche nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l’offerta della controinteressata con contestuale adozione nei suoi riguardi della proposta di aggiudicazione, ove lesivo; c) della nota prot. n. 0008539/2025 del 11/06/2025 con la quale la S.A. ha riscontrato negativamente la segnalazione di irregolarità dell’offerta prima graduata inviata dalla deducente ai fini dell’autotutela, ove lesiva; d) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di conferimento di rifiuti biodegradabili e residui della pulizia stradale in favore dell'impresa prima classificata, nonché ammissione della relativa offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi deducendo l'inammissibilità dell'offerta dell'aggiudicataria. In particolare, ha sostenuto che il disciplinare di gara imponesse, a pena di esclusione, la formulazione di un unico ribasso percentuale sui prezzi a base d'asta, mentre l'offerta prima classificata aveva indicato ribassi differenziati per le tre tipologie di rifiuti oggetto dell'appalto: 22,54%, 40,60% e 8,83%. Dopo l'aggiudicazione, la ricorrente aveva chiesto alla stazione appaltante di esercitare l'autotutela, ma l'istanza era stata respinta. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR con ordinanza n. 1709 del 24 luglio 2025, confermata in appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6233 del 25 luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva depositato una dichiarazione con la quale aveva manifestato il venir meno di ogni interesse alla definizione nel merito della controversia. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità dell'offerta dell'aggiudicataria né gli altri motivi di impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente con cui viene rappresentato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice può definire il giudizio in rito e compensare le spese quando sussistano giusti motivi.
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