Sentenza n. 1435/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: 1) il decreto del Ministero dell’Interno di Roma -OMISSIS-, emesso dal Ministro dell’Interno in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- all'odierno ricorrente, a mezzo notifica a mani eseguita dal messo comunale del Comune -OMISSIS- (Bs); 2) ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, preceduto da preavviso di rigetto, fondato su due procedimenti penali: uno relativo a fatti qualificati ai sensi degli artt. 482 e 489 c.p., definito con perdono giudiziale, e l’altro relativo a una contestazione di rapina, concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste. Ha dedotto l’errata valutazione del bilanciamento tra interessi collettivi e interesse personale, il difetto di istruttoria e motivazione e l’errata applicazione della disciplina sulla cittadinanza italiana, richiamando la legge n. 91/1992 e i relativi regolamenti attuativi. In particolare, ha contestato che fatti risalenti e non definitivamente accertati potessero essere utilizzati come elementi ostativi senza una valutazione complessiva della sua personalità, della condotta di vita, dell’integrazione sociale e familiare e dell’attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione, dovendo bilanciare l’interesse del richiedente con quello dello Stato a verificare la sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale. Tale discrezionalità, tuttavia, non consente di attribuire automaticamente efficacia ostativa a una mera notizia di reato o a un procedimento non concluso con un accertamento di responsabilità. Nel caso concreto, il procedimento relativo alla rapina si era concluso con assoluzione piena, mentre quello definito con perdono giudiziale non era stato adeguatamente valutato quanto all’effettiva commissione del fatto, alla sua gravità, alla rilevanza penalistica ed extrapenale, alla risalenza temporale e alla condotta successiva dell’interessato. Il diniego non aveva inoltre inserito le vicende penali in una valutazione globale dell’integrazione dello straniero, considerando durata della permanenza, lavoro, legami familiari e sociali e complessivo percorso di vita. Ne è derivato un difetto di istruttoria e di motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione circa la meritevolezza del richiedente e la sua compatibilità con gli interessi e i valori della comunità nazionale.
legge 5 febbraio 1992, n. 91
Disciplina il conferimento della cittadinanza italiana, costituendo la base normativa del procedimento di concessione richiesto dal ricorrente.
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Richiamato dal ricorrente quale normativa di settore applicabile al procedimento di cittadinanza.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Richiamato dal ricorrente quale normativa regolamentare di settore.
artt. 482 e 489 c.p.
Richiamati con riferimento al primo procedimento penale, definito con perdono giudiziale; la loro mera considerazione non esonera l’Amministrazione dalla valutazione concreta e complessiva della vicenda.
art. 628 c.p.
Richiamato con riferimento al secondo procedimento penale, concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste; tale procedimento non può essere valorizzato come elemento automaticamente ostativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, ma deve valutare complessivamente l’integrazione dello straniero e la sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, bilanciando gli elementi favorevoli e sfavorevoli del percorso personale, familiare, lavorativo e sociale.
- Un fatto oggetto di mera notizia di reato o di un procedimento penale non definito con un accertamento di responsabilità non può essere assunto automaticamente come elemento ostativo alla concessione della cittadinanza; l’Amministrazione deve verificarne gli sviluppi processuali oppure valutarne autonomamente modalità di commissione, effettiva sussistenza e disvalore.
- La rilevanza dei trascorsi penali nella valutazione della cittadinanza dipende dal tipo di provvedimento giudiziario, dal grado di accertamento raggiunto, dalla natura del reato, dalla sua gravità, dall’eventuale sanzione e dalla distanza temporale dei fatti; l’onere motivazionale è tanto maggiore quanto più debole è l’accertamento giudiziale e quanto più risalenti sono gli episodi.
- Il diniego di cittadinanza non è adeguatamente motivato quando valorizza procedimenti penali risalenti o conclusi favorevolmente senza spiegare la loro concreta rilevanza ostativa e senza inserirli in una valutazione globale della condotta di vita, dei legami familiari e sociali, dell’attività lavorativa e del radicamento territoriale del richiedente.
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