Parere n. 1552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Marco Don contro il Comune di Moncalieri e nei confronti del signor Umberto Di Martino per l’annullamento del diniego di condono edilizio provvedimento n. 2678 del 25.05.2009. (rs 677/p).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di condono edilizio n. 2678 del 25 maggio 2009 relativo a opere realizzate su un immobile condominiale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune di Moncalieri ha respinto la domanda di condono presentata il 31 marzo 2004 per la conservazione di inferriate, di una pensilina e della chiusura di un pianerottolo mediante recinzione, opere che avrebbero determinato l’ampliamento dell’unità immobiliare e limitato l’accesso a una porzione comune e al sottotetto condominiale. Con il primo motivo ha sostenuto che il Comune avrebbe illegittimamente valutato rapporti privatistici tra condomini, nonostante il titolo edilizio fosse rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, e che l’inferriata fosse funzionale a esigenze di sicurezza senza impedire l’accesso agli altri condomini. Con il secondo motivo ha qualificato le opere come manutenzione straordinaria soggetta a DIA, sostenendo che l’omessa DIA avrebbe comportato una sanzione pecuniaria e che, a seguito del pagamento dell’oblazione e del decorso del termine, si sarebbe formato il silenzio-assenso sul condono. Ha inoltre contestato la richiesta di integrazione documentale e il rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Comune ha dedotto la mancata dimostrazione della titolarità della porzione comune, l’assenza dell’assenso degli altri condomini, il mancato perfezionamento dei presupposti del silenzio-assenso e la tardività di alcuni adempimenti. Il controinteressato ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e ha rappresentato la lesione dell’uso comune del pianerottolo e del sottotetto.
Il parere
La Sezione ha ritenuto assorbente l’infondatezza nel merito, pur dando atto che non erano infondate né l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato né quella di improcedibilità per la rappresentata demolizione o sanatoria parziale degli abusi. Il primo motivo è stato respinto perché, quando l’amministrazione conosce contestazioni serie sul titolo del richiedente e le opere riguardano parti comuni senza essere connesse all’uso normale della cosa comune, essa deve verificare la legittimazione del richiedente e l’assenso dei comproprietari. La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non consente all’amministrazione di ignorare consapevolmente una lesione di diritti reali conosciuta, ma significa che il titolo non pregiudica le ragioni dei terzi, azionabili in separata sede. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dimostrato l’assenso degli altri condomini né la titolarità esclusiva della porzione interessata, sicché il diniego era legittimo. Il secondo motivo è stato respinto perché la scelta tra condono straordinario e DIA in sanatoria spetta al privato e l’amministrazione deve esaminare l’istanza effettivamente presentata, senza sostituire d’ufficio il diverso regime dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. È stata inoltre esclusa la formazione del silenzio-assenso, non essendo sufficiente il mero decorso del termine: occorre la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, inclusa la legittimazione attiva, la documentazione prescritta e il tempestivo adempimento degli oneri. Il Comune ha infine rispettato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avendo richiesto documenti, comunicato il preavviso di diniego e consentito al ricorrente di presentare memorie e integrazioni.
Osservazioni
Ammissibilità e procedibilità del ricorso
La Sezione ha rilevato che non erano infondate l’eccezione di inammissibilità per la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e l’eccezione di improcedibilità collegata alla rappresentata demolizione o sanatoria parziale degli abusi. Tuttavia ha ritenuto decisiva l’infondatezza del ricorso nel merito.
Primo motivo - Valutazione dei rapporti privatistici e parti comuni
Quando l’amministrazione viene a conoscenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo edilizio, deve svolgere le verifiche necessarie. Per opere realizzate su parti comuni e non connesse all’uso normale della cosa comune è necessario il previo assenso dei comproprietari anche ai fini pubblicistici. La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non consente di ignorare una lesione conosciuta e seria; nel caso concreto il Comune ha legittimamente respinto la domanda per la mancata prova della titolarità o dell’assenso degli altri condomini.
Secondo motivo - Condono e DIA in sanatoria
La scelta tra condono edilizio straordinario e DIA in sanatoria è rimessa al privato. L’amministrazione deve pronunciarsi sull’istanza presentata e non può applicare d’ufficio il diverso regime previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo motivo - Silenzio-assenso
Il silenzio-assenso sul condono non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma richiede la presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui la legittimazione del richiedente, la documentazione prescritta e il tempestivo adempimento degli oneri. Tali condizioni mancavano nel caso concreto.
Art. 10-bis della legge n. 241/1990
La censura relativa alla richiesta di integrazione documentale e al preavviso di diniego è infondata. Il Comune ha prima richiesto i documenti e poi comunicato il preavviso di diniego, consentendo al ricorrente di presentare memorie e documentazione integrativa e rispettando il contraddittorio endoprocedimentale.
Norme richiamate
art. 32, comma 31, legge n. 326/2003
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina del condono edilizio straordinario; la relativa applicazione presuppone la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sanatoria.
art. 11 d.P.R. n. 380/2001
Il richiamo è esaminato in relazione alla legittimazione del richiedente il titolo edilizio e alla necessità di verificare, quando siano note contestazioni, la disponibilità giuridica dell’area o della porzione interessata.
art. 31, comma 3, legge n. 47/1985
La disposizione è richiamata dal Comune con riguardo alla necessità che il richiedente dimostri il titolo per ottenere la conservazione delle opere abusive.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La DIA in sanatoria costituisce un regime distinto dal condono straordinario; l’amministrazione non è tenuta ad applicarlo d’ufficio quando il privato abbia presentato una domanda di condono.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato correttamente utilizzato dopo la richiesta di integrazione documentale, garantendo al richiedente la possibilità di presentare osservazioni e documenti.
artt. 1102 e 1117 cod. civ.
Le norme sono richiamate in relazione all’uso delle parti comuni e alla proprietà condominiale del pianerottolo e del sottotetto; la chiusura della porzione comune, se non riconducibile all’uso normale, richiede l’assenso degli altri comproprietari.
art. 9, n. 2, d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato dal controinteressato per sostenere l’inammissibilità del ricorso straordinario non notificato ad almeno uno dei controinteressati.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
È richiamato dal controinteressato in relazione alle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese nell’ambito della domanda di condono.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione conosce contestazioni serie e documentate sul diritto del richiedente a eseguire o conservare opere edilizie, non può limitarsi a rilasciare il titolo con salvezza dei diritti dei terzi, ma deve verificare la fondatezza delle contestazioni e la legittimazione del richiedente.
- Per opere realizzate su parti comuni condominiali che non siano riconducibili all’uso normale della cosa comune, il previo assenso degli altri comproprietari rileva anche ai fini della valutazione pubblicistica della domanda edilizia.
- La clausola secondo cui il titolo edilizio è rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi non impedisce all’amministrazione di negare il titolo quando sia consapevole che esso autorizzerebbe o consoliderebbe una lesione attuale e seria di diritti su beni comuni.
- La scelta tra condono edilizio straordinario e DIA in sanatoria spetta al privato; l’amministrazione deve esaminare il regime giuridico corrispondente all’istanza presentata e non può sostituirlo d’ufficio con un diverso procedimento.
- Il silenzio-assenso sul condono edilizio non deriva dal solo decorso del termine, ma presuppone la ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, compresa la legittimazione del richiedente, la completezza documentale e il tempestivo assolvimento degli oneri previsti.
- La richiesta di integrazione documentale seguita dal preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è compatibile con il contraddittorio procedimentale quando consenta effettivamente al destinatario di presentare memorie e documenti.
Diniego di condono edilizio per opere su parti comuni condominiali
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Moncalieri per l’annullamento del diniego di condono edilizio relativo a inferriate, una pensilina e alla chiusura di un pianerottolo condominiale. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il ricorrente aveva chiesto nel 2004 la conservazione in sanatoria di alcune opere realizzate senza autorizzazione, sostenendo che fossero prive di rilievo urbanistico e funzionali alla sicurezza e al riparo dalle intemperie. Tra le opere vi era la chiusura del pianerottolo dell’ultimo piano, dal quale si accedeva al sottotetto condominiale.
Un condomino aveva presentato osservazioni oppositive, sostenendo che il pianerottolo e il sottotetto fossero parti comuni e che la chiusura ne impedisse l’uso e l’accesso da parte degli altri condomini. Dopo richieste di integrazione documentale e un preavviso di diniego, il Comune ha respinto la domanda, rilevando che il richiedente non aveva dimostrato la titolarità esclusiva della porzione interessata né l’assenso degli altri condomini.
Questioni preliminari
Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 9, n. 2, del d.P.R. n. 1199/1971. Il Ministero ha inoltre prospettato l’improcedibilità, rappresentando che gli abusi sarebbero stati in parte demoliti e in parte sanati.
La Sezione ha ritenuto che tali eccezioni non fossero infondate, ma ha considerato decisiva l’infondatezza del ricorso nel merito. Ha inoltre dato atto che il contraddittorio era stato garantito, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente.
Valutazione dei rapporti privatistici e delle parti comuni
Il primo motivo, fondato sulla tesi secondo cui l’amministrazione non avrebbe dovuto occuparsi dei rapporti tra condomini, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Secondo la Sezione, quando l’amministrazione viene a conoscenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo edilizio, deve svolgere le verifiche necessarie. In particolare, se le opere riguardano parti comuni e non sono connesse all’uso normale della cosa comune, è necessario il previo assenso dei comproprietari anche con riferimento agli aspetti pubblicistici dell’attività edilizia.
Nel caso concreto il Comune conosceva le contestazioni relative all’appropriazione esclusiva del pianerottolo e alla limitazione dell’accesso al sottotetto. Poiché il ricorrente non aveva fornito la prova della titolarità esclusiva della porzione interessata né dell’assenso degli altri condomini, il diniego è stato ritenuto legittimo.
Salvezza dei diritti dei terzi
La Sezione ha precisato la portata della clausola di salvezza dei diritti dei terzi. Tale clausola non significa che l’amministrazione possa ignorare una lesione conosciuta e seria di diritti altrui. Essa comporta piuttosto che il titolo edilizio non pregiudica le ragioni dei terzi, che possono essere fatte valere in separata sede.
Quando, tuttavia, la pubblica amministrazione conosce una contestazione fondata e il rilascio del titolo determinerebbe il consolidamento di un’appropriazione o della limitazione dell’uso di un bene comune, essa deve negare il titolo in mancanza della prova della legittimazione del richiedente.
Condono straordinario e DIA in sanatoria
Il ricorrente aveva sostenuto che le opere fossero riconducibili alla manutenzione straordinaria e soggette a DIA, con conseguente applicabilità del relativo regime sanzionatorio e possibilità di regolarizzazione.
La Sezione ha respinto la censura affermando che la scelta tra condono edilizio straordinario e DIA in sanatoria spetta esclusivamente al privato. L’amministrazione deve esaminare l’istanza effettivamente presentata e non è tenuta, né autorizzata, a sostituire d’ufficio il regime del condono previsto dalla legge n. 326/2003 con quello dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.
Esclusione del silenzio-assenso
È stata respinta anche la tesi secondo cui il pagamento dell’oblazione e il decorso del termine avrebbero determinato il silenzio-assenso.
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il silenzio-assenso sul condono non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma richiede la presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina. Tra questi rientrano la legittimazione attiva del richiedente, la presentazione della documentazione prescritta e il tempestivo assolvimento degli oneri.
Nel caso concreto mancava la prova del diritto del richiedente sulla porzione interessata. Inoltre, secondo quanto rappresentato negli atti, le denunce catastali e ai fini ICI erano state presentate oltre i termini e il conguaglio degli oneri di concessione non era stato effettuato. Tali circostanze impedivano il perfezionamento del silenzio-assenso.
Partecipazione procedimentale e preavviso di diniego
La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata ritenuta priva di fondamento.
Il Comune aveva dapprima richiesto la documentazione necessaria e, successivamente, aveva trasmesso il preavviso di diniego. Il ricorrente aveva avuto la possibilità di presentare una memoria e documenti integrativi. La sequenza procedimentale è stata quindi considerata rispettosa del contraddittorio endoprocedimentale.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il diniego comunale è stato ritenuto legittimo perché fondato sulla mancata dimostrazione della legittimazione del richiedente e dell’assenso dei comproprietari rispetto a opere incidenti su parti comuni, nonché sull’assenza dei presupposti necessari per la formazione del silenzio-assenso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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