Sentenza n. 14902/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento a) del provvedimento prot. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001430 del 14/06/2022 ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell''Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l''istanza di riconoscimento della classe di concorso per il SOSTEGNO nella scuola secondaria di II grado (classe di concorso ADSS), presentata ai sensi dell''articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l''insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all''Unione Europea, dalla sig.ra -OMISSIS- [...]"; b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell''istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia; c) per quanto occorra, altresì, dell''Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636; d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; per l''accertamento della validità dei titoli di abilitazione all''insegnamento per la specifica classe di concorso per il sostegno, conseguiti all''esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall''autorità competente rumena - per l''esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell''Unione Europea; nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all''adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell''esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l''attivazione di procedure compensative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta perdita di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego ministeriale, la validità dei titoli rumeni o le domande di riconoscimento e di condanna in forma specifica. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura della decisione.
Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale rumena per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale conseguita in Romania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, nonché gli eventuali atti istruttori e l'avviso ministeriale presupposto. Ha chiesto l'accertamento della validità dei titoli conseguiti presso università rumene e del diritto al loro riconoscimento in Italia, oltre alla condanna delle amministrazioni all'adozione del provvedimento di riconoscimento oppure alla verifica concreta delle capacità professionali o all'attivazione di misure compensative. Dal testo risulta che il ricorso era stato cautelarmente respinto. Successivamente, con memoria del 23 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
riconoscimento della classe di concorso per il sostegno nella scuola secondaria di II grado (classe di concorso ADSS)
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante conseguita in Romania, ma il giudice non ne esamina il merito a causa della sopravvenuta perdita di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione ulteriori effetti decisori.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta perdita di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità e delle domande sostanziali dedotte.
- In caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta perdita di interesse, le spese possono essere compensate quando il giudice lo ritenga giustificato dalla tipologia della decisione.
Come è indicizzato
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