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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08000/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna esclusivamente il capo A (circonvenzione di persona incapace, artt. 110 e 643 c.p.), denunciando violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello che ha assolto gli imputati rilevando che la valutazione del decadimento cognitivo, dei messaggi Whatsapp e delle circostanze temporali non sarebbe stata corretta. Le parti civili contestavano altresì l'assoluzione sui capi A, B e C (circonvenzione, sostituzione di persona, falso in atto pubblico), lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente svalutato le prove (consulenza del P.M., messaggi, circostanze dei trasferimenti patrimoniali) e avrebbero chiesto il mantenimento delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità (mancata specificità delle doglianze e mera riproposizione della lettura di merito), ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d). Le impugnazioni delle parti civili sono state dichiarate inammissibili per revoca della costituzione e rinuncia ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Conseguenze pratiche: resta ferma la decisione della Corte d'appello (compresa l'assoluzione dal capo A), le affermazioni di responsabilità già divenute irrevocabili nei confronti della XXXXXXXXX per i capi B–F e del XXXXXXXX per il capo F permangono tali; le parti civili che hanno rinunciato sono state condannate al pagamento delle spese del procedimento e a versare somme alla Cassa delle Ammende (equo importo di €1.000 per ciascuna coppia di ricorrenti indicate); il Procuratore generale, in quanto parte pubblica, è stato esentato dalle spese.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), codice di procedura penale

    Richiede che il ricorso per cassazione sia specifico nelle censure; la mancata specificità (meramente riproporre la lettura probatoria del giudice di merito) rende il ricorso inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale

    Prevede l'inammissibilità del ricorso di parte civile in caso di revoca della costituzione o rinuncia dell'impugnazione; la rinuncia sopravvenuta comporta la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 643 cod. pen. (circonvenzione di persona incapace)

    Nell'ambito del procedimento, la questione riguardava l'esistenza degli elementi costitutivi del reato (capacità della vittima, eventi induttivi). La Corte di Cassazione non è entrata nel merito, ma ha valutato l'ammissibilità formale del ricorso.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato nelle imputazioni per valutare la responsabilità concorrente tra imputati; la Cassazione non ha invece riesaminato i profili di fatto relativi al concorso.

  • art. 611, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata in ordine alla trattazione in pubblica udienza su richiesta delle parti; attesta che l'udienza si è tenuta pubblicamente.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ai conseguenti provvedimenti sulle spese; la giurisprudenza costituzionale è stata evocata per sostenere la legittimità della condanna alle spese e dell'esborso per la Cassa delle Ammende in caso di rinuncia.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e dettagliate di diritto: la mera riproposizione della valutazione di merito del giudice di primo grado o del fatto non è sufficiente e può determinare l'inammissibilità per genericità (art. 581 c.p.p.).
  • La rinuncia o la revoca della costituzione della parte civile nei livelli di impugnazione determina l'inammissibilità del relativo ricorso (art. 591 c.p.p.); le parti civili che rinunciano possono essere condannate alle spese e a pagamenti all'Erario/Cassa delle Ammende.
  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione probatoria: le questioni di fatto e la valutazione del materiale probatorio (consulenze tecniche, messaggi, testimonianze) sono prerogativa dei giudici di merito; in cassazione si censurano vizi di diritto o gravi vizi motivazionali specificamente indicati.
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione, ma è soggetto agli stessi requisiti di specificità delle censure; l'essere parte pubblica non esonera dall'onere di motivazione del gravame.
  • Se si contesta la valutazione tecnico-scientifica o peritale, il ricorso in cassazione deve individuare errori di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione che siano apprezzabili in sede di diritto, altrimenti rischia l'inammissibilità.
  • In ipotesi di più imputati e più capi di imputazione, la mancata impugnazione di alcune statuizioni da parte di chi vi aveva interesse rende quelle statuizioni irrevocabili; la Cassazione tiene conto della situazione complessiva delle impugnazioni e delle rinunce sopravvenute.

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