Cassazione Penale, Sentenza n. 08000/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna esclusivamente il capo A (circonvenzione di persona incapace, artt. 110 e 643 c.p.), denunciando violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello che ha assolto gli imputati rilevando che la valutazione del decadimento cognitivo, dei messaggi Whatsapp e delle circostanze temporali non sarebbe stata corretta. Le parti civili contestavano altresì l'assoluzione sui capi A, B e C (circonvenzione, sostituzione di persona, falso in atto pubblico), lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente svalutato le prove (consulenza del P.M., messaggi, circostanze dei trasferimenti patrimoniali) e avrebbero chiesto il mantenimento delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità (mancata specificità delle doglianze e mera riproposizione della lettura di merito), ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d). Le impugnazioni delle parti civili sono state dichiarate inammissibili per revoca della costituzione e rinuncia ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Conseguenze pratiche: resta ferma la decisione della Corte d'appello (compresa l'assoluzione dal capo A), le affermazioni di responsabilità già divenute irrevocabili nei confronti della XXXXXXXXX per i capi B–F e del XXXXXXXX per il capo F permangono tali; le parti civili che hanno rinunciato sono state condannate al pagamento delle spese del procedimento e a versare somme alla Cassa delle Ammende (equo importo di €1.000 per ciascuna coppia di ricorrenti indicate); il Procuratore generale, in quanto parte pubblica, è stato esentato dalle spese.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
Richiede che il ricorso per cassazione sia specifico nelle censure; la mancata specificità (meramente riproporre la lettura probatoria del giudice di merito) rende il ricorso inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
Prevede l'inammissibilità del ricorso di parte civile in caso di revoca della costituzione o rinuncia dell'impugnazione; la rinuncia sopravvenuta comporta la declaratoria di inammissibilità.
art. 643 cod. pen. (circonvenzione di persona incapace)
Nell'ambito del procedimento, la questione riguardava l'esistenza degli elementi costitutivi del reato (capacità della vittima, eventi induttivi). La Corte di Cassazione non è entrata nel merito, ma ha valutato l'ammissibilità formale del ricorso.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato nelle imputazioni per valutare la responsabilità concorrente tra imputati; la Cassazione non ha invece riesaminato i profili di fatto relativi al concorso.
art. 611, comma 1-bis, codice di procedura penale
Norma processuale richiamata in ordine alla trattazione in pubblica udienza su richiesta delle parti; attesta che l'udienza si è tenuta pubblicamente.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ai conseguenti provvedimenti sulle spese; la giurisprudenza costituzionale è stata evocata per sostenere la legittimità della condanna alle spese e dell'esborso per la Cassa delle Ammende in caso di rinuncia.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e dettagliate di diritto: la mera riproposizione della valutazione di merito del giudice di primo grado o del fatto non è sufficiente e può determinare l'inammissibilità per genericità (art. 581 c.p.p.).
- La rinuncia o la revoca della costituzione della parte civile nei livelli di impugnazione determina l'inammissibilità del relativo ricorso (art. 591 c.p.p.); le parti civili che rinunciano possono essere condannate alle spese e a pagamenti all'Erario/Cassa delle Ammende.
- La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione probatoria: le questioni di fatto e la valutazione del materiale probatorio (consulenze tecniche, messaggi, testimonianze) sono prerogativa dei giudici di merito; in cassazione si censurano vizi di diritto o gravi vizi motivazionali specificamente indicati.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione, ma è soggetto agli stessi requisiti di specificità delle censure; l'essere parte pubblica non esonera dall'onere di motivazione del gravame.
- Se si contesta la valutazione tecnico-scientifica o peritale, il ricorso in cassazione deve individuare errori di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione che siano apprezzabili in sede di diritto, altrimenti rischia l'inammissibilità.
- In ipotesi di più imputati e più capi di imputazione, la mancata impugnazione di alcune statuizioni da parte di chi vi aveva interesse rende quelle statuizioni irrevocabili; la Cassazione tiene conto della situazione complessiva delle impugnazioni e delle rinunce sopravvenute.
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