Sentenza n. 737/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: - della decisione del Direttore Territoriale per la Sardegna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot n. 3185 del 29 gennaio 2026, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla società odierna ricorrente avverso l’Ordinanza Ingiunzione Prot n 25946 del 29 ottobre 2025, emessa dall’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna con la quale è stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 100,00 e disposta la rimozione del distributore automatico di generi di monopolio; - di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e ordinanza-ingiunzione recante sanzione pecuniaria di euro 100,00, rimozione del distributore automatico e contestazione della collocazione dell’insegna
Esito
Favorevole al ricorrente (rivendita speciale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto il ricorso gerarchico contro l’ordinanza-ingiunzione relativa alla gestione della rivendita speciale. Erano contestate, in particolare, la collocazione del distributore automatico di tabacchi, ritenuta non esterna né nelle immediate adiacenze della rivendita, e la collocazione dell’insegna sulla parete esterna dello stabilimento balneare. Quanto al distributore, la società ha dedotto che esso si trovava all’interno dello stabilimento, a pochi metri dall’ingresso del locale-bar autorizzato quale sede della rivendita, sicché sarebbe stato rispettato il requisito delle immediate vicinanze. Quanto all’insegna, ha sostenuto che l’area autorizzata coincidesse con l’intero complesso turistico-balneare e che l’art. 9 del capitolato imponesse di collocarla fuori dal locale di vendita e in posizione visibile al pubblico; ha inoltre dedotto l’ambiguità e la mancata ponderazione tra tale previsione e il divieto, contenuto nell’art. 5 del capitolato, di esporre l’insegna all’esterno della struttura ospitante.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto parzialmente il ricorso. Quanto al distributore automatico, ha ritenuto illegittima la contestazione: l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 38/2013 riferisce il divieto di accesso diretto e autonomo dalla pubblica via alla rivendita speciale, non al distributore, che costituisce un accessorio della rivendita. L’art. 20 della legge n. 556/1977 richiede invece che il distributore sia collocato nelle immediate vicinanze della rivendita, requisito ritenuto pacificamente soddisfatto perché l’apparecchio si trovava a pochi metri dall’ingresso del locale-bar autorizzato. La circostanza che il patio-colonnato fosse accessibile dal viale Poetto non è stata ritenuta decisiva, poiché la medesima caratteristica riguardava anche il locale-bar; l’opposta motivazione amministrativa è stata giudicata illogica e contraddittoria. Quanto all’insegna, il TAR ha ritenuto legittimo il rilievo amministrativo, nonostante fosse contenuto solo nella motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, interpretandolo come contestazione autonoma. Il divieto previsto dall’art. 4, comma 3, del d.m. n. 38/2013 e ribadito dall’art. 5 del capitolato impedisce una collocazione dell’insegna così esterna da travalicare la funzione della rivendita speciale e porla in indebita concorrenza con le rivendite ordinarie. L’insegna sulla parete esterna dello stabilimento, rivolta verso la pubblica via, produceva tale effetto. È stata annullata anche la sanzione pecuniaria di euro 100,00, poiché determinata presupponendo entrambe le infrazioni; resta salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarla con riferimento alla sola violazione relativa all’insegna. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare.
art. 20 l. 8 agosto 1977, n. 556
La installazione di distributori automatici di sigarette è ammessa [...] all’esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze
La disposizione richiede la prossimità del distributore alla rivendita, ma non prevede per il distributore un divieto autonomo di collocazione in uno spazio accessibile dalla pubblica via.
art. 4, comma 2, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38
Le rivendite speciali possono essere istituite [...] purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via
Il divieto di accesso diretto dalla pubblica via riguarda la rivendita speciale, non il distributore automatico, qualificato come accessorio della rivendita.
art. 4, comma 3, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38
Le rivendite speciali [...] non possono esporre l’insegna regolamentare o la scritta tabacchi all’esterno della struttura che le ospita
La disposizione impedisce di collocare l’insegna in una posizione esterna idonea a richiamare un’utenza generica e a porre la rivendita speciale in indebita concorrenza con le rivendite ordinarie.
art. 53 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074
È richiamato quale disciplina applicabile alla gestione delle rivendite speciali.
Massime di principio
- Il requisito secondo cui un distributore automatico di generi di monopolio deve essere collocato nelle immediate vicinanze della rivendita impone una prossimità fisica alla sede autorizzata, ma non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa, il divieto di collocarlo in uno spazio accessibile dalla pubblica via quando tale caratteristica riguarda anche la rivendita stessa.
- Il divieto di accesso diretto e autonomo dalla pubblica via previsto per le rivendite speciali riguarda la sede della rivendita e non si estende automaticamente ai distributori automatici, che costituiscono accessori della rivendita.
- La collocazione dell’insegna di una rivendita speciale è illegittima quando, per la sua posizione sulla parete esterna della struttura e per l’orientamento verso la pubblica via, essa travalica la funzione di servizio all’utenza interna e realizza un richiamo a un’utenza generica, creando un’indebita concorrenza con le rivendite ordinarie.
- Quando una sanzione pecuniaria è determinata sul presupposto di più violazioni e una di esse viene annullata, deve essere annullata anche la sanzione, salva la possibilità dell’amministrazione di rideterminarla considerando esclusivamente la violazione residua, nel rispetto dei limiti derivanti dal giudicato.
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