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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2708

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32023R2708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la zonizzazione unionale per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri, con nuovi inserimenti, declassamenti, riallineamenti e soppressioni di aree nelle zone soggette a restrizioni e nelle zone infette. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia in modo proporzionato e coerente con i criteri scientifici e con gli orientamenti UE e WOAH. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è immediatamente applicabile.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le zone infette relative alla peste suina africana nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dalle misure speciali di controllo per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda la delimitazione territoriale di zone soggette a restrizioni I, II e III e delle zone infette o soggette a restrizioni istituite a livello UE in seguito a focolai in suini detenuti o selvatici. Sono interessati, in particolare, Germania, Estonia, Italia, Polonia, Svezia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia, Romania, Bulgaria e altri Stati membri elencati negli allegati; il regolamento non disciplina direttamente misure individuali sugli operatori ma incide sulle movimentazioni di animali e prodotti nelle aree designate.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione aggiorna la mappa unionale delle aree soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione si fonda sull’evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri, sulla necessità di adeguare le misure di gestione del rischio e sui criteri scientifici e internazionali richiamati nei considerando, inclusi gli orientamenti della Commissione e il codice WOAH.

Contesto e finalità

Il regolamento parte dal presupposto che la peste suina africana sia una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere pesantemente sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell’Unione. Le modifiche degli allegati servono a riflettere nuovi focolai, miglioramenti epidemiologici in alcune aree e la conseguente necessità di reclassificare o sopprimere zone già inserite negli elenchi.

Ambito territoriale e sistema delle zone

Il regolamento interviene sulle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/594, nonché sulle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza di cui all’allegato II. Le zone sono delimitate con estrema precisione per Stato membro, regione, provincia, comune o, in alcuni casi, per porzioni di territorio identificate da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d’acqua o coordinate geografiche.

Le modifiche riguardano, tra gli altri, Germania, Estonia, Italia, Polonia, Svezia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia e Romania. In molti casi il regolamento:

  • amplia le zone soggette a restrizioni a seguito di nuovi focolai;
  • declassa talune aree da una categoria più severa a una meno severa per miglioramento della situazione epidemiologica;
  • sopprime aree non più giustificate dal rischio residuo;
  • introduce nuove zone di protezione e sorveglianza a livello UE per specifici focolai.

Criteri di revisione e base scientifica

La Commissione dichiara di aver riesaminato le delimitazioni alla luce della situazione epidemiologica più recente, del livello di rischio di ulteriore diffusione e dell’efficacia delle misure di controllo adottate dagli Stati membri interessati. La delimitazione tiene conto anche dei principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione della peste suina africana, degli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e delle norme WOAH.

Principali aggiornamenti per alcuni Stati membri

In Polonia, il testo riflette numerosi nuovi focolai nei suini selvatici e detenuti e ridistribuisce varie aree tra zone I, II e III. Alcune aree della regione di Lublino passano da zona III a zona II, mentre altre aree delle regioni Mazowieckie e Precarpazia vengono riclassificate o soppresse dopo periodi senza nuovi focolai. In Germania, nuove porzioni del Brandeburgo e della Sassonia vengono incluse nelle zone I, II o III in funzione della pressione epidemiologica proveniente anche dalle aree confinanti con la Polonia.

In Italia, l’aggiornamento è significativo soprattutto per Lombardia, Piemonte, Calabria, Sardegna e Lazio. Alcune aree della Lombardia e del Lazio rientrano in nuove delimitazioni di zona I, II o III; la Sardegna mantiene e aggiorna alcune zone infette e restrizioni di protezione/sorveglianza; la Calabria vede un’estensione delle aree interessate nella provincia di Reggio Calabria. Sono inoltre richiamate le precedenti decisioni di esecuzione adottate in Italia e Svezia come atti presupposti poi sostituiti dalla nuova zonizzazione.

Per Croazia e Svezia, l’allegato II riporta le zone infette o di protezione/sorveglianza con relative date di scadenza dell’applicazione. In Croazia sono indicate aree nei casi ADIS HR–ASF–2023–00885, HR–ASF–2023–00001 e HR–ASF–2023–01022; in Italia sono riportate le aree con riferimento ADIS IT–ASF–2023–00816 e IT–ASF–2023–00807, con termini di applicazione fino al 13.1.2024 e 22.12.2023 rispettivamente.

Allegato II: zone infette e zone di protezione/sorveglianza

L’allegato II disciplina aree istituite a livello UE in connessione con specifici focolai. Per ciascun focolaio sono indicati:

  • lo Stato membro interessato;
  • il numero di riferimento ADIS;
  • l’area geografica compresa nella zona;
  • il termine ultimo di applicazione.

Il testo comprende, tra l’altro:

  • una zona infetta in Croazia nella Zadarska županija con scadenza 27.12.2023;
  • una zona infetta in Italia nelle province di Pavia e Milano con scadenza 13.1.2024;
  • una zona di protezione e una di sorveglianza in Croazia per i focolai HR–ASF–2023–00001 e HR–ASF–2023–01022, con elencazione dettagliata dei comuni e villaggi interessati;
  • una zona di protezione e una di sorveglianza in Sardegna con centro in coordinate geografiche specifiche e raggi rispettivamente di 10 km e 15 km, con scadenza 22.12.2023.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta di un’entrata in vigore immediata è giustificata dall’urgenza della situazione epidemiologica e dalla necessità di evitare ritardi nell’adeguamento delle misure di contenimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue l’aggiornamento complessivo delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione.

Criteri epidemiologici e scientifici per la revisione delle zone

I considerando precisano che la delimitazione delle zone si basa sull’evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana, sul rischio di ulteriore diffusione, sui principi scientificamente validi per la regionalizzazione e sugli orientamenti concordati in sede di comitato permanente. Sono richiamate anche le norme internazionali della WOAH e le giustificazioni fornite dagli Stati membri.

Riallocazioni e soppressioni territoriali nelle zone soggette a restrizioni

Sono previsti numerosi adeguamenti territoriali: in particolare, vengono aggiornate le zone in Germania, Italia, Polonia, Estonia, Svezia e altri Stati membri. Il regolamento dispone anche passaggi tra categorie di rischio, ad esempio da zona III a zona II o da zona II a zona I, e la soppressione di talune aree dall’elenco quando il rischio è diminuito o quando sono trascorsi periodi senza nuovi focolai.

Nuove aree per focolai recenti e ampliamento delle zone di contenimento

Il testo recepisce nuovi focolai in Croazia, Italia, Polonia, Germania e Svezia e, per alcune aree, amplia o ridefinisce le zone soggette a restrizioni per tenere conto della diffusione potenziale. In particolare, alcune aree della Germania, dell’Italia, della Polonia, dell’Estonia e della Svezia sono ricalibrate per proteggere le aree circostanti e prevenire l’ulteriore propagazione.

Zone infette e zone soggette a restrizioni a livello UE (allegato II)

L’allegato II elenca le aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, con riferimento a focolai specifici e al relativo numero di riferimento ADIS. Per ciascuna area sono indicati Stato membro, perimetro territoriale e termine ultimo di applicazione, ad esempio 27.12.2023, 13.1.2024 o 22.12.2023 a seconda del focolaio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacontrolli ufficialimovimentazione di animali e prodotti di origine animale

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