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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 72/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che, dopo aver riconosciuto l'estinzione del reato per prescrizione, nel dispositivo ha ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto per provvedimenti in ordine alla sospensione della patente e alla confisca del veicolo. I motivi deducono: 1) illegittimità della confisca in quanto il veicolo era di proprietà di una terza persona (Maria Riflessi); 2) violazione del divieto di reformatio in peius e difetto di giudicato, poiché il Tribunale di primo grado non aveva disposto la confisca e solo la difesa ha impugnato la sentenza; 3) mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla confisca disposta/individuata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello non poteva disporre né vincolare il Prefetto in ordine alla confisca di un veicolo appartenente a terzo e che le sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente e confisca del veicolo) non potevano essere operate nella forma disposta. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie relative alla sospensione della patente e alla confisca del veicolo, eliminando tali sanzioni, e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Vicenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa [come nel caso di specie], il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili [...]"

    La norma stabilisce che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte, è il Prefetto a verificare e, se del caso, applicare le sanzioni amministrative accessorie; il giudice penale non può sostituirsi al Prefetto vincolandone le determinazioni, soprattutto se il reato è estinto per prescrizione.

  • art. 224-ter, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili [...]"

    Analogamente all'art. 224, questa disposizione conferma la competenza dell'autorità amministrativa (Prefetto o organo accertatore) a decidere sulle sanzioni amministrative accessorie quando il reato è estinto per causa diversa dalla morte, indicando le modalità di verifica e applicazione.

  • art. 186, comma 2, lett. c, Codice della Strada (richiamato)

    Dalla lettura della sentenza emerge che la disciplina impedisce la confisca del veicolo se questo appartiene a persona diversa dal conducente; pertanto la confisca non può essere disposta quando la proprietà è di terzi estranei al reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015 (Piredda)

    Principio richiamato: la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale; la competenza per tali sanzioni è del Prefetto.

Massime di principio

  • Se il veicolo oggetto di possibile confisca è di proprietà di un terzo estraneo al reato, la confisca non può essere disposta nei confronti dell'imputato.
  • Quando il reato è estinto (es. per prescrizione), il giudice penale non può vincolare l'autorità amministrativa (Prefetto) nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; compete al Prefetto verificare e decidere secondo legge.
  • La Corte d'appello non può introdurre in dispositivo una misura sanzionatoria che non era stata disposta in primo grado, specialmente se ciò configura un peggioramento della posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius), salvo che le condizioni processuali lo consentano.
  • Se il giudice penale inserisce nel dispositivo un ordine di trasmissione al Prefetto, deve evitare di attribuire al Prefetto la decisione su misure che il giudice non poteva adottare o che la legge esclude nel caso concreto (es. confisca di bene di terzo).
  • In caso di contraddizione o omissione motivazionale su questioni relative a sanzioni amministrative accessorie e proprietà dei beni, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte impugnata eliminando le sanzioni illegittime.

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