Sentenza n. 867/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di manufatti e opere abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’ordinanza comunale di demolizione n. 26 del 23 giugno 2020, relativa a opere realizzate su un immobile per il quale il dante causa aveva presentato una domanda di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994, ancora pendente. Con il primo e il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 39 l. 724/1994, 31 d.P.R. 380/2001, 3 l. 241/1990, nonché degli artt. 6 d.P.R. 380/2001 e 2 d.P.R. 31/2017, sostenendo che il Comune non avrebbe potuto esercitare il potere demolitorio prima di definire la domanda di condono e che non avrebbe adeguatamente verificato la sovrapposizione tra le opere contestate e quelle oggetto dell’istanza di condono. Deduceva inoltre eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, carenza di istruttoria, illogicità, difetto del presupposto e irragionevolezza, affermando che alcune opere erano risalenti, interne o pertinenziali e riconducibili all’edilizia libera, alla manutenzione o al risanamento conservativo. Le opere contestate comprendevano ampliamenti volumetrici, un corpo edilizio su due livelli con terrazzo, un deposito, pavimentazioni e camminamenti esterni, due soppalchi e una piscina prefabbricata. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancato contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai motivi relativi alla pendenza del condono e al difetto di istruttoria, ha affermato che, se il procedimento sanzionatorio deve arrestarsi rispetto alle opere già comprese nella domanda di condono, il proprietario non può eseguire, dopo la presentazione dell’istanza e prima della sua definizione, ulteriori opere di completamento, ampliamento o modificazione dell’immobile abusivo. Tali opere, anche se interne, pertinenziali o astrattamente riconducibili alla manutenzione, al restauro, al risanamento conservativo o alla ristrutturazione, sono abusive in quanto prosecuzione dell’attività edilizia illecita e devono essere demolite ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Nel caso concreto, l’ordinanza descriveva opere dimensionalmente e funzionalmente nuove rispetto ai manufatti oggetto del condono: ampliamenti volumetrici, nuovi locali, soppalchi di significativa consistenza e opere esterne realizzate in area vincolata senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. L’appellante non aveva dimostrato che tali opere fossero comprese nell’istanza di condono né aveva specificamente contestato l’accertamento comunale. La pendenza del condono relativo al corpo principale non consentiva quindi la realizzazione di interventi modificativi di rilevante consistenza. Il Collegio ha inoltre rilevato che la chiusura di una terrazza, la creazione di nuova volumetria, l’aumento del deposito e la realizzazione dei soppalchi non potevano essere qualificati come meri interventi conservativi. Le opere esterne e la piscina, incidendo sulla consistenza materiale e sullo stato dei luoghi in area paesaggisticamente vincolata, erano state realizzate senza i necessari titoli. Quanto alla mancata partecipazione procedimentale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, pur non potendo in via generale essere sempre omesse le garanzie partecipative nei procedimenti di demolizione, nel caso concreto la situazione di fatto e di diritto era chiara e l’appellante non aveva dimostrato che, mediante la partecipazione, l’amministrazione avrebbe potuto adottare un contenuto diverso. Ha quindi applicato l’art. 21-octies l. 241/1990. L’ordinanza indicava chiaramente le opere abusive e i relativi presupposti; l’appellante non aveva provato l’esistenza di titoli edilizi, lo stato preesistente dei luoghi o la legittimità di tale stato. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
La pendenza della domanda di condono rileva limitatamente alle opere comprese nell’istanza; non consente l’esecuzione di ulteriori opere modificative o di completamento prima della definizione del condono.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Impone la demolizione delle opere abusive ulteriori rispetto a quelle oggetto di condono e realizzate in prosecuzione dell’attività edilizia illecita.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza di demolizione deve descrivere in modo chiaro le opere contestate e i presupposti di fatto e di diritto dell’intervento sanzionatorio.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative non possono essere sempre omesse nei procedimenti di demolizione, ma la loro violazione non determina l’annullamento quando sia dimostrato, ai sensi dell’art. 21-octies, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. 241/1990
Il provvedimento non è annullabile per violazione delle garanzie procedimentali quando, per la chiarezza della situazione di fatto e di diritto, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.
art. 6, lett. e) ed e-ter), d.P.R. 380/2001
La riconducibilità astratta di opere interne o pertinenziali all’edilizia libera non esclude l’abusività quando esse siano realizzate su un manufatto abusivo non sanato e ne modifichino la consistenza.
art. 2 d.P.R. 31/2017, Allegato A, punti A.2 e A.12
Le opere esterne contestate, incidendo sullo stato dei luoghi in area paesaggisticamente vincolata, non sono state ritenute esenti dagli adempimenti paesaggistici.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Le modifiche esterne dello stato dei luoghi realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiedono l’autorizzazione paesaggistica, salvo specifiche ipotesi di esenzione non dimostrate nel caso concreto.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio impone la sospensione dell’attività sanzionatoria soltanto in relazione alle opere effettivamente comprese nell’istanza; non autorizza la realizzazione, nelle more della definizione, di ulteriori opere di completamento, ampliamento o modificazione dell’immobile abusivo.
- Le opere realizzate dopo la domanda di condono, anche se interne, pertinenziali o astrattamente riconducibili alla manutenzione, al restauro, al risanamento conservativo o alla ristrutturazione, sono abusive quando incidono sulla consistenza materiale del manufatto non ancora sanato e devono essere demolite ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- La pendenza di una domanda di condono relativa al corpo edilizio principale non consente di realizzare nuovi volumi o interventi dimensionalmente significativi su manufatti o parti dell’immobile oggetto della domanda; la demolizione delle opere ulteriori costituisce attività vincolata dell’amministrazione.
- L’illegittimità dell’ordinanza demolitoria per difetto di istruttoria può essere ravvisata quando il privato dimostri specificamente che le opere contestate erano già comprese nella domanda di condono o che l’amministrazione ne abbia erroneamente ricostruito la consistenza; una contestazione meramente generica non è sufficiente.
- La mancata partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento dell’ordinanza di demolizione quando la descrizione delle opere e dei presupposti di fatto e di diritto sia chiara e risulti che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
- Le opere esterne realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico non possono essere sottratte ai necessari titoli edilizi e paesaggistici mediante la loro qualificazione astratta come interventi minori o di edilizia libera, quando modificano lo stato dei luoghi.
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