Cassazione Penale, Sentenza n. 46829/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) violazione dell'art. 157 c.p. per insorgente prescrizione del reato di minaccia grave commesso nel novembre 2010 e conseguente necessità di rideterminare la pena per i rimanenti reati; 2) omesso accertamento dell'improcedibilità del reato contestato al capo b) in relazione alla modifica legislativa che ha introdotto la procedibilità a querela (richiamando il d.lgs. n. 36/2018 e il d.lgs. n. 150/2022).
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte di appello che aveva considerato la condizione di procedibilità sussistente perché la persona offesa aveva manifestato la volontà di punire in data 30/10/2020, antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Il primo motivo è stato invece accolto: il reato commesso nel novembre 2010 si era estinto per prescrizione già nel marzo 2021 (anche considerando la recidiva e i periodi di sospensione), pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a quel delitto. La Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena in relazione ai reati residui.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione; applicata per verificare l'estinzione del reato commesso nel novembre 2010 che la Corte ha ritenuto estinto nel marzo 2021
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Tipizzazione del reato di minaccia grave contestato all'imputato
art. 623-ter cod. pen.
Norma che, prima della modifica del d.lgs. n. 150/2022, rendeva i reati aggravati procedibili d'ufficio; la Corte ha richiamato tale principio per valutare la procedibilità antecedente alla modifica normativa
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato la procedibilità introducendo la procedibilità a querela per le fattispecie interessate; tuttavia la Corte ha ritenuto che la richiesta di punizione manifestata prima dell'entrata in vigore conservi efficacia ai fini della procedibilità
d.lgs. n. 36 del 2018, art. 1
Richiamato dal ricorrente come causa della procedibilità a querela, ma la Corte ha ritenuto che la situazione fattuale (manifestazione di volontà della persona offesa anteriore alla modifica del 2022) renda superflente la censura
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle possibili cause di proscioglimento; la Corte ha rilevato l'assenza di cause di proscioglimento che impediscano l'annullamento per prescrizione
Massime di principio
- Se un reato era procedibile d'ufficio prima di una riforma che introduce la procedibilità a querela, la volontà punitiva della persona offesa manifestata prima dell'entrata in vigore della riforma vale come querela ai fini della conservazione della procedibilità.
- La prescrizione si valuta considerando anche gli effetti della recidiva e i periodi di sospensione: se il termine si è estinto prima della pronuncia impugnata il giudice di legittimità può annullare la condanna senza rinvio limitatamente al reato estinto per prescrizione.
- In caso di annullamento per prescrizione parziale, il procedimento di merito deve essere rimesso (o il processo devoluto) ad altra sezione per la rideterminazione della pena relativa ai reati residui.
- Le censure procedurali sulla procedibilità richiedono attenzione alla data di manifestazione della volontà punitiva della persona offesa rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche legislative rilevanti.
- La Suprema Corte può accogliere il ricorso solo in parte: l'accoglimento parziale comporta disposizioni concrete (annullamento senza rinvio per il reato estinto e rinvio per rideterminazione della pena per i restanti capi).
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