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Sentenza

Sentenza n. 386/2026 - Cagliari, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE: della sentenza del Tribunale di Sassari n. 160/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 14.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1804/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202501260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Sassari n. 160/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto al beneficio finanziario di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 1.500,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e, alla data del ricorso, non risultava eseguita. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già una misura idonea e che sussistessero ulteriori ragioni ostative, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione, una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale per obblighi pecuniari.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale l'erogazione o l'attivazione di un beneficio economico deve essere eseguita entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un nuovo termine giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice e consentendogli di delegare le attività a strutture territoriali competenti.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale può ricorrere al pagamento in conto sospeso, ove ricorra l'incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente e siano disponibili gli appositi capitoli di bilancio o gli strumenti previsti dalla normativa.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione inadempiente: oltre alla verifica di non manifesta iniquità, il giudice deve considerare le ulteriori ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità dell'adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici.
  • La nomina del commissario ad acta e la complessità organizzativa dell'adempimento possono costituire ragioni sufficienti per negare l'astreinte quando il ritardo amministrativo sia riconducibile, almeno principalmente, alla natura articolata della procedura e alla gestione di un contenzioso seriale, soprattutto se il beneficio da attivare ha funzione incentivante e non costituisce mezzo essenziale di sostentamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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