Sentenza del 02/03/2023 n. 6258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2008 per attività finanziarie estere non dichiarate e trasferimenti non dichiarati; questioni principali: (i) se somme risultanti da relazioni bancarie estere fossero 'coperte' dallo scudo fiscale invocato dalla ricorrente; (ii) se l'amministrazione potesse utilizzare documenti provenienti da rogatorie internazionali nell'ambito di procedimenti penali; (iii) se il sequestro penale delle relazioni bancarie escludesse l'obbligo di indicazione nel quadro RW e la tassazione sulla base della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009; (iv) efficacia del ravvedimento operoso effettuato dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR aveva correttamente escluso che la somma di Euro 601.017,57 riferita al conto contestato fosse compresa nello 'scudo fiscale' invocato dalla ricorrente. Ha affermato la legittimità dell'utilizzo, a fini fiscali, di documenti ricevuti dall'estero in esecuzione di rogatorie trasmesse all'autorità giudiziaria italiana; ha stabilito che il sequestro penale non elimina l'obbligo, a carico del titolare giuridico-formale, di dichiarare gli investimenti/attività estere nel quadro RW; ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2009 per l'anno 2006 e ha escluso l'ammissibilità del ravvedimento operoso operato dopo l'avvio dei controlli fiscali. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2
Disposizione che contiene una presunzione legale relativa volta a consentire il recupero a tassazione di somme ritenute costituite mediante redditi sottratti a tassazione; applicata per ricollegare al 2006 l'importo non 'scudato' e giustificare l'accertamento.
D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis
Richiamato nel ricorso; la Corte ha ritenuto la censura, volta a incidere su questioni di fatto (copertura dello scudo), inammissibile poiché riguarda valutazioni probatorie di merito.
D.L. n. 350 del 2001, artt. 14, 15 e 17
Norme richiamate in ricorso ma non decisive per la Corte; il rilievo principale è che le censure attaccavano fatti e valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis
Norma richiamata in relazione alla forma degli avvisi di accertamento notificati all'odierna ricorrente; contestazioni fondate su tale disposizione sono state confermate in merito.
R.D. 20 maggio 1866, n. 2940, art. 13 (Convenzione Italia - Principato di Monaco)
La Corte osserva che tale R.D. è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 212/2010, quindi non può ostare all'utilizzazione, a fini fiscali, di documenti trasmessi dal Principato di Monaco in esecuzione di rogatorie richieste dalle autorità italiane dopo il 16/12/2010.
D.Lgs. n. 212 del 2010, art. 1, comma 1
Abroga il R.D. del 1866 con effetto dal 16/12/2010; conseguentemente viene meno il limite invocato dalla ricorrente all'utilizzazione fiscale di documenti provenienti dal Principato.
Convenzione Europea di assistenza giudiziale in materia penale del 20 aprile 1959, artt. 2 e 5; L. 23 febbraio 1961, n. 215
Le disposizioni elencano i casi di rifiuto o di riserva di assistenza da parte dello Stato richiesto ma, secondo la Corte, sono inconferenti rispetto all'utilizzazione a fini fiscali di documenti già consegnati all'autorità giudiziaria italiana in esecuzione di una rogatoria.
D.L. n. 167 del 1990, art. 4, comma 1 (conv. in L. n. 227 del 1990)
le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell' art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento...
Stabilisce l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW per i soggetti residenti che detengono investimenti o attività estere; la Corte interpreta che il vincolo di sequestro penale non esclude la 'disponibilità giuridico-formale' e quindi non esime dall'obbligo di dichiarazione il titolare formale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 45 e 68
Richiamati in rapporto alle norme sul reddito di capitale e sulla loro tassazione; la Corte distingue tra tassazione dei redditi effettivamente percepiti e recupero ex presunzione per somme ritenute provento di evasione.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2
Norma richiamata in relazione agli obblighi dichiarativi e ai quadri della dichiarazione; non ha impedito l'accertamento operato dall'amministrazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Norma richiamata in tema di contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale ulteriore versamento dovuto dalla ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Documenti ricevuti dall'estero in esecuzione di rogatorie, una volta consegnati all'autorità giudiziaria italiana, possono essere utilizzati dall'amministrazione finanziaria per fini di accertamento fiscale salvo specifiche e non superate garanzie di limitazione prescritte dalla normativa vigente.
- Il sequestro penale di rapporti o depositi esteri non ha, di per sé, l'effetto di eliminare l'obbligo del titolare giuridico-formale di indicare gli investimenti/attività estere nel quadro RW: la disponibilità giuridico-formale persiste e l'obbligo dichiarativo rimane a carico del titolare.
- La regolarizzazione tramite 'scudo fiscale' deve essere provata per ciascun rapporto/posizione; una somma non provata come 'scudata' può essere recuperata a tassazione con le presunzioni di legge.
- Il ravvedimento operoso è escluso se effettuato dopo l'avvio dell'attività di verifica dell'amministrazione; pertanto un versamento tardivo non è automaticamente idoneo a sanare omissioni rilevate in corso di accertamento.
- Le presunzioni legali (es. art. 12 D.L. n. 78/2009) consentono all'amministrazione di imputare a periodi d'imposta determinati somme ritenute frutto di evasione quando il contribuente non riesce a dimostrare la diversa natura o la tempestiva regolarizzazione.
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