Sentenza n. 8138/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno dell'27.06.2022 e notificato il 14.07.2022, di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana deducendo, in primo luogo, eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione, poiché il decreto non avrebbe indicato gli specifici elementi informativi posti a fondamento del giudizio di pericolosità per la sicurezza della Repubblica. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al proprio inserimento nella società italiana, evidenziando la residenza ultradecennale in Italia, lo svolgimento di attività lavorativa, il rispetto della legge, l'assenza di condanne e di procedimenti penali. Il TAR ha acquisito dal Ministero, con cautele idonee a proteggere le fonti e le informazioni riservate, la documentazione istruttoria e l'ha resa visibile alle parti secondo modalità compatibili con la riservatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, quando il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione è assolto se il provvedimento consente di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione, senza necessità di indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti contenuti nelle informative riservate. Il richiamo agli elementi sfavorevoli risultanti dalle informative costituisce motivazione per relationem; la tutela difensiva può essere garantita mediante l'ostensione giudiziale degli atti classificati, con le necessarie cautele. Nel caso concreto, il decreto e la documentazione istruttoria acquisita in giudizio indicavano sufficientemente gli elementi informativi concernenti la contiguità del ricorrente con gruppi islamici radicali, ritenuti idonei a giustificare il diniego. Il giudice ha inoltre riconosciuto all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione della domanda di cittadinanza, comprensiva sia dell'integrazione sociale ed economica sia dell'assenza di rischi per la sicurezza dello Stato. La valutazione preventiva può fondarsi su un giudizio prognostico probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, senza richiedere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. La documentazione prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare le risultanze dell'attività informativa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
il provvedimento è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto
Nei dinieghi di cittadinanza fondati sulla sicurezza della Repubblica, l'obbligo motivazionale non impone l'indicazione analitica delle fonti e dei fatti coperti da riservatezza, purché siano comprensibili le ragioni essenziali e il percorso logico della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rilevante quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza fondati su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento rende comprensibile il percorso logico dell'Amministrazione e richiama le risultanze informative rilevanti, senza dover divulgare analiticamente fonti, fatti e valutazioni coperti da riservatezza.
- La motivazione per relationem alle informative degli organismi preposti alla sicurezza può legittimamente fondare il diniego di cittadinanza, purché il richiamo consenta di individuare le ragioni essenziali della decisione e non si risolva in una formula meramente apparente.
- La tutela del diritto di difesa rispetto a informative riservate può essere assicurata mediante l'ostensione degli atti nel processo, disposta dal giudice con modalità idonee a preservare le fonti e a non compromettere l'attività di intelligence.
- La valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza è ampiamente discrezionale e comprende sia l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sia l'assenza di un vulnus alle condizioni di sicurezza dello Stato.
- Il diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza può fondarsi su una prognosi preventiva di tipo probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- La contiguità del richiedente con gruppi o movimenti radicali può costituire, alla luce delle risultanze informative acquisite, elemento sufficiente a giustificare il diniego di cittadinanza anche in presenza di elementi favorevoli relativi alla residenza, al lavoro e all'assenza di precedenti penali.
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