Cassazione Penale, Sentenza n. 243/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della misura cautelare della custodia in carcere disposta per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'ultrattività e della prosecuzione della sua partecipazione, in posizione verticistica, al sodalizio dopo il 2014, lamentando: eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti remoti o non databili; uso di intercettazioni riguardanti terzi o di contenuto indeterminato; interpretazioni di colloqui familiari in carcere non idonee a provare l'invio di ordini o la partecipazione a estorsioni; omissione del riesame rispetto ad una conversazione che avrebbe escluso richieste di denaro da parte di "Nino"; osservazione che il ricorrente aveva avuto periodi di libertà senza che risultassero reati commessi in quegli intervalli. Successivamente è stato proposto un motivo aggiunto sulla mancata presenza, nelle indagini attuali, di molti coimputati del periodo fino al 2013 (eccetto il figlio Antonio), a sostegno della mancanza di prove sull'attualità del sodalizio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Catanzaro adeguata, coerente e priva di errori logico-giuridici: ha valorizzato dichiarazioni di collaboratori (tra cui Giuseppe Comito) e intercettazioni ambientali/telefoniche (2017-2019) che avrebbero dimostrato che Accorinti, pur detenuto, continuava a dirigere gli affari della cosca. Tra gli elementi ritenuti probatori: comunicazioni in carcere sulla riscossione e destinazione di proventi ("i soldi dei parcheggi"), riferimenti a vendette verso imprenditori locali, ricezione di parte dei proventi di un'estorsione ai danni dell'azienda di raccolta rifiuti di Mileto e Briatico, e il riscontro di contrasti tra affiliati circa il versamento di somme dovute a "Nino". La Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità sul riesame cautelare è limitato a verificare la congruenza logica della motivazione e non può rinnovare la valutazione di attendibilità delle fonti se la motivazione è adeguata. Ha inoltre dichiarato inammissibili alcune questioni sollevate sull'applicazione dell'art. 238 c.p.p. ritenute non specificamente oggetto del riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il procedimento dinanzi al Tribunale del riesame per le impugnazioni avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale; il ricorso era avverso un provvedimento adottato ai sensi di tale articolo.
art. 416-bis c.p.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la misura cautelare è stata disposta in relazione alla contestazione che il ricorrente avesse ruolo di capo/promotore/organizzatore/finanziatore della cosca e che continuasse a dirigere l'associazione anche dalla detenzione.
art. 192 c.p.p.
Norma citata dalla difesa come presunta fonte di violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a violazioni di norme procedurali che compromettessero la coerenza della motivazione cautelare.
art. 273 c.p.p.
Articolo richiamato dalla difesa (probabilmente in rapporto a formalità dell'atto di imputazione/contestazione); la Corte non ha ritenuto che vi fosse un vizio tale da inficiare il provvedimento cautelare.
art. 238 c.p.p.
La Corte ha rilevato che le questioni relative all'applicazione dell'art. 238 c.p.p. erano inammissibili in sede cautelare perché non costituivano specifico oggetto del riesame, e quindi non hanno inciso sull'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare la Corte di legittimità verifica la congruenza e la coerenza logica della motivazione che collega gli indizi al giudizio di probabilità di reato, non procedendo a una rivalutazione completa delle prove o dell'attendibilità delle fonti se la motivazione è adeguata.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni, anche se riferite a fatti di periodo anteriore, possono essere valorizzate per dimostrare la persistenza di ruoli direttivi e il collegamento con attività illecite se esistono riscontri logici e temporali (es. intercettazioni successive che confermano dinamiche emerse dai pentiti).
- L'interpretazione di colloqui intercettati è questione di fatto rimessa al giudice di merito: contestare la qualificazione probatoria delle intercettazioni richiede dimostrare una manifesta illogicità o una contraddittorietà nella motivazione.
- La mera assenza, nelle indagini attuali, di tutti i soggetti che costituivano l'associazione in periodi precedenti non esclude automaticamente la prova della continuità dell'organizzazione: può essere sufficiente dimostrare, attraverso elementi concreti, che il nucleo operativo o la direzione sono proseguiti.
- Le censure procedurali sollevate in sede cautelare devono essere specifiche e pertinenti al motivo di riesame; questioni non prospettate o non espressamente oggetto di impugnazione possono essere dichiarate inammissibili.
- Per opporre efficacemente una richiesta di revoca della custodia cautelare in casi di associazione mafiosa è necessario proporre elementi che travolgano la logica della motivazione del giudice (es. prova che le intercettazioni sono state travisate o elementi nuovi e concreti che smentiscano i collegamenti contestati).
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