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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26054 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI relativi agli anni 1999 e 2000, sostenendo che gli immobili fossero ancora in corso di costruzione, privi di abitabilità e non utilizzabili per l'assenza delle opere di urbanizzazione. Chiedeva quindi l'esclusione dell'imposta oppure, in subordine, la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili. Il Comune ha contestato la riduzione, sostenendo che l'iscrizione catastale degli immobili dal 1999 fosse sufficiente a renderli soggetti all'ICI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato quello incidentale della società. Ha stabilito che l'iscrizione catastale costituisce, di per sé, il presupposto sufficiente per assoggettare il fabbricato all'ICI; l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione rilevano solo quando il fabbricato non sia ancora accatastato. Il certificato di abitabilità attesta esclusivamente l'idoneità igienico-sanitaria e non determina l'esistenza fiscale dell'immobile né, da solo, la sua inagibilità. La riduzione del 50% presuppone invece una situazione intrinseca di degrado e temporanea inutilizzabilità, normalmente accertata secondo le modalità previste dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2

    Ai fini dell'assoggettabilità ad ICI dei fabbricati di nuova costruzione, l'iscrizione catastale costituisce il presupposto principale dell'imposta.

    L'iscrizione al catasto è sufficiente per considerare esistente fiscalmente il fabbricato e assoggettarlo all'ICI. I criteri alternativi dell'ultimazione dei lavori o dell'utilizzazione operano soltanto se il fabbricato non è ancora accatastato.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8

    Riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

    La riduzione non deriva dalla semplice mancanza del certificato di abitabilità o dal fatto che l'immobile sia ancora in costruzione. È necessaria una situazione intrinseca di degrado, temporanea e superabile con interventi di manutenzione straordinaria, oltre alla concreta inutilizzazione dell'immobile.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    È richiamato nel giudizio quale disposizione applicabile alla disciplina ICI; la Corte ha escluso che sussistesse un'obiettiva incertezza interpretativa sulla sua applicazione nel caso concreto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La contribuente lo ha invocato per sostenere l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ma la Corte ha escluso tale incertezza.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione all'incertezza normativa, ma non è stata ritenuta applicabile perché la giurisprudenza sulla soggettività ICI degli immobili accatastati non presentava oscillazioni significative.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    La disposizione è stata richiamata per sostenere l'incertezza interpretativa e le conseguenze favorevoli al contribuente, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un'incertezza oggettiva.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La contribuente ha denunciato l'omessa pronuncia su una parte dell'appello incidentale. La Corte ha rigettato la censura, ritenendo che il riconoscimento della riduzione del 50% implicasse il riconoscimento dell'assoggettabilità all'ICI.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per l'ICI, un fabbricato di nuova costruzione è normalmente imponibile dal momento dell'iscrizione catastale, anche se i lavori non sono completamente ultimati e manca il certificato di abitabilità.
  • La mancanza del certificato di abitabilità non equivale automaticamente a inagibilità fiscale: il certificato riguarda principalmente l'idoneità igienico-sanitaria e non stabilisce, da solo, l'esistenza o l'imponibilità dell'immobile.
  • La riduzione del 50% per inagibilità richiede una concreta e temporanea inutilizzabilità dovuta a condizioni oggettive di degrado del fabbricato, non la mera incompiutezza amministrativa o urbanistica.
  • L'assenza di opere di urbanizzazione o l'impossibilità di utilizzare l'immobile devono essere provate in modo specifico e non prevalgono automaticamente sull'iscrizione catastale ai fini dell'imposta.
  • Quando l'immobile è accatastato e dotato di rendita catastale, l'amministrazione può presumere la sussistenza del presupposto d'imposta; il contribuente che chiede l'esenzione o la riduzione deve dimostrare i requisiti specifici previsti dalla legge.
  • L'incertezza normativa rilevante per ottenere esenzioni da sanzioni o altri benefici deve essere oggettiva e riconoscibile, non potendo essere basata soltanto sulla diversa interpretazione sostenuta dal contribuente.

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