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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37402/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi e verbali di accertamento relativi all’asserita occupazione abusiva di suolo pubblico per impianti pubblicitari in un determinato anno. La società destinataria degli atti ha agito per l’accertamento negativo del credito vantato dall’ente locale, sostenendo l’illegittimità delle pretese sotto più profili: insussistenza o inefficacia degli atti presupposti perché impugnati in sede amministrativa; errore nella quantificazione dell’indennità e del canone in relazione a un’esenzione regolamentare; illegittima applicazione di maggiorazioni e sanzioni patrimoniali; violazione di un preteso giudicato esterno; e, soprattutto, erronea declaratoria di novità della censura relativa alla necessità di commisurare l’indennità all’effettiva durata dell’occupazione e alla natura temporanea o permanente della stessa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi, incentrati su violazioni di legge, vizi motivazionali, onere della prova, giudicato, ultrapetizione e corretta interpretazione della disciplina locale e del d.lgs. n. 446/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo, ritenendo fondata la censura contro la decisione d’appello nella parte in cui aveva qualificato come nuova la questione relativa alla rideterminazione del canone/indennità in ragione dell’effettiva durata dell’occupazione. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi: ha escluso il vizio di motivazione apparente; ha ritenuto corretta la ripartizione dell’onere della prova e infondata la tesi del silenzio-assenso o silenzio-annullamento amministrativo; ha respinto la doglianza sull’esenzione regolamentare per difetto di pertinenza alla ratio decidendi; ha ritenuto inammissibili le censure su sanzioni e giudicato esterno perché non correttamente veicolate o dedotte in sede di merito; e ha escluso che vi fosse ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della quantificazione dell’indennità tenendo conto del periodo effettivo di occupazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di novità della questione sulla quantificazione dell’indennità in rapporto alla durata effettiva dell’occupazione, perché tale tema era già stato sostanzialmente introdotto in primo grado e riproposto in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza impugnata non presentava una motivazione solo apparente; il minimo costituzionale del ragionamento decisorio risultava rispettato.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata violazione dell’onere della prova nella parte in cui la corte d’appello ha richiesto alla società di dimostrare l’annullamento degli atti presupposti agli avvisi di accertamento.

  • art. 18, L. n. 689/1981

    La Corte ha escluso che dal meccanismo dell’opposizione amministrativa possa derivare un effetto di silenzio-annullamento degli atti contestati.

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis)

    La norma consente ai comuni di prevedere, per le occupazioni abusive, un’indennità parametrata al canone e maggiorata entro il limite previsto; essa fonda la disciplina regolamentare comunale richiamata nella decisione.

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 63, comma 3

    È richiamato come parte del quadro normativo che legittima la regolamentazione comunale dell’occupazione di spazi pubblici e la previsione dell’indennità per occupazioni abusive.

  • art. 27, comma 7, regolamento comunale sulle occupazioni di spazi pubblici

    La disciplina locale è stata richiamata come base per il calcolo dell’indennità in relazione alla durata dell’occupazione e alla distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee.

  • art. 62 d.lgs. n. 446/1997

    La Corte ha rilevato che la censura della ricorrente si appuntava su una norma non pertinente rispetto alla ratio della decisione, che invece faceva riferimento all’art. 63.

  • D.C.C. n. 339/1998, art. 18

    La ricorrente lo invocava per sostenere un’esenzione dal pagamento del canone in relazione alle dimensioni degli impianti; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché riferita a valutazioni di merito.

Massime di principio

  • In tema di occupazione abusiva di suolo pubblico, la contestazione della debenza dell’indennità deve confrontarsi con il quadro normativo che consente ai comuni di applicare un canone o un’indennità maggiorata; la durata effettiva dell’occupazione e la sua natura temporanea o permanente incidono sulla quantificazione della pretesa.
  • La mera proposizione di ricorsi amministrativi avverso verbali di accertamento non equivale, di per sé, ad annullamento degli atti presupposti né determina un effetto di silenzio-annullamento: chi invoca l’inefficacia degli atti deve allegare e provare l’intervenuto annullamento.
  • Il giudice di merito non incorre in ultrapetizione quando valorizza la documentazione ritualmente acquisita agli atti per decidere su una domanda di accertamento negativo del credito, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • La questione relativa alla corretta commisurazione dell’indennità all’effettiva durata dell’occupazione, se già sostanzialmente dedotta in primo grado e riproposta con specifico motivo d’appello, non può essere dichiarata nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; il giudice d’appello deve esaminarla nel merito.
  • Il giudicato esterno può essere fatto valere solo se ritualmente dedotto nel giudizio di merito e se sussistono identità di parti, petitum e causa petendi; non basta richiamare decisioni su fatti diversi o su condotte differenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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