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Sentenza

Sentenza n. 9401/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - ​della delibera n. 31673 adottata nell’adunanza del 23 settembre 2025 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunicata in data 26 settembre 2025, a conclusione del procedimento n. I-864, con la quale l’Autorità ha deliberato che le società Eni, Kuwait, Esso, Tamoil, Ip e Saras hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 Tfue consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio e ha irrogato alle medesime una sanzione amministrativa, che con riferimento ad Ip ammonta ad € 163.669.804; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e delle risultanze istruttorie e della delibera prot. 0097764, adottata nell’adunanza del 21 novembre 2023 e, ove occorrere possa, le Linee guida sulla compliance antitrust adottate con delibera del 25 settembre 2018, n. 27356 poi modificate con delibera del 25 febbraio 2025, n. 31466 nella parte in cui, al punto 21, stabiliscono che «sono valutabili, ai fini dell’eventuale attribuzione dell’attenuante, esclusivamente i programmi di compliance adottati, attuati e trasmessi dalle parti del procedimento entro sei mesi dalla notifica dell’apertura dell’istruttoria», ove assunti a presupposto degli atti oggetto della presente impugnazione​;

Giustizia amministrativa202514559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha accertato la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza sulla componente bio del prezzo dei carburanti e ha irrogato una sanzione amministrativa di circa 163,7 milioni di euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la delibera sanzionatoria deducendo: violazione dell’art. 14 l. 689/1981 per tardivo avvio dell’istruttoria; lesione del diritto di difesa per il mutamento dell’impostazione accusatoria tra avvio del procedimento e comunicazione delle risultanze istruttorie; illegittimità delle modalità di accesso ai documenti tramite data room; violazione dell’art. 14-ter l. 287/1990 per il rigetto degli impegni; omessa dimostrazione dell’effettiva offensività della condotta e mancata elaborazione di una theory of harm; erronea ricostruzione della pratica concordata, basata su dati parziali, parallelismo dei prezzi, analisi statistiche, contatti tra imprese e pubblicazioni su una rivista specializzata; erronea qualificazione della componente bio come prezzo; mancata considerazione dell’ipotesi di mera price leadership o di autonome ragioni economiche; sproporzione della sanzione, quanto a gravità, base di calcolo e mancata applicazione dell’attenuante per il programma di compliance antitrust. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la componente bio fosse indicata soltanto in una parte dei contratti, che l’allineamento dipendesse da rapporti di fornitura e dall’imitazione del principale operatore e che le pubblicazioni fossero successive alle decisioni commerciali. L’Autorità ha difeso la legittimità dell’accertamento, fondato sul coordinamento degli aumenti della componente bio dal 2020 al 2023, sugli elevati livelli di convergenza statistica, sui contatti diretti e indiretti tra le imprese e sull’utilizzo delle pubblicazioni per monitorare il rispetto dell’intesa e favorire l’accettazione degli aumenti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che l’art. 14 l. 689/1981 imponga un termine decadenziale rigido incompatibile con l’effettività dell’applicazione dell’art. 101 TFUE. Non ha ravvisato lesioni del diritto di difesa: la progressiva precisazione dell’accusa costituisce sviluppo fisiologico dell’istruttoria, purché l’impresa sia informata, possa accedere agli elementi utilizzati e abbia concreta possibilità di controdedurre; nel caso concreto la ricorrente aveva presentato una memoria finale puntualmente esaminata. La doglianza sull’accesso è stata ritenuta tardiva ove qualificata come autonoma domanda ex art. 116 c.p.a. e infondata ove intesa come vizio dell’atto, non essendo stato dimostrato alcun concreto pregiudizio. La data room è stata ritenuta modalità legittima di bilanciamento tra diritto di difesa e tutela dei segreti commerciali, rimessa alla discrezionalità dell’Autorità. Il rigetto degli impegni è stato ritenuto espressione di ampia discrezionalità tecnica, non manifestamente irragionevole: gli impegni erano generici e non idonei a rimuovere le criticità né a prevenire la reiterazione dell’illecito. Quanto al merito antitrust, il Collegio ha ritenuto provata una pratica concordata vietata per oggetto, avente a oggetto la fissazione coordinata della componente bio del prezzo, nonostante non riguardasse l’intero prezzo finale. La componente bio è stata qualificata come componente monetaria del prezzo e come una delle leve sulle quali avrebbe dovuto svolgersi la concorrenza. Per le intese per oggetto non occorre dimostrare gli effetti concreti o lo scenario controfattuale, essendo sufficiente provare la condotta idonea, per sua natura, a restringere la concorrenza; nel caso concreto, comunque, l’Autorità aveva evidenziato il rischio di riduzione del potere contrattuale degli acquirenti, di trasferimento alla clientela di margini collusivi e di sterilizzazione della concorrenza sulla componente bio. Il parallelismo è stato corroborato da dati modali, medi e mediani, dall’indice di convergenza, dalla durata dell’allineamento, dalle comunicazioni interne e dai contatti diretti e indiretti tra le imprese. La selezione dei contratti con componente bio esplicitata è stata ritenuta metodologicamente corretta e non lesiva, poiché le stime avrebbero introdotto dati opinabili. Le prove provenienti da altre imprese sono utilizzabili, se valutate prudentemente e nel quadro complessivo dell’intesa. La tesi della mera price leadership è stata esclusa in ragione dell’esistenza di contatti e rapporti di scambio informativo. La sanzione è stata ritenuta legittima: l’infrazione era un’intesa orizzontale segreta di fissazione dei prezzi, qualificabile come grave; l’Autorità aveva applicato il minimo edittale del 15% del valore delle vendite e poteva includere anche vendite non recanti un’esplicita indicazione della componente bio. È stata esclusa l’attenuante per compliance, perché il programma era stato trasmesso tardivamente, oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie. Le spese sono state compensate per l’estrema complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    Vieta le intese e le pratiche concordate restrittive della concorrenza; la fissazione coordinata anche di una componente del prezzo può integrare un’intesa vietata per oggetto.

  • art. 14 l. 689/1981

    Non può essere interpretato, in materia di illeciti antitrust soggetti all’art. 101 TFUE, nel senso di introdurre un rigido termine decadenziale incompatibile con l’effettività del diritto dell’Unione.

  • art. 15 l. 689/1981

    Richiamato nel quadro delle garanzie procedimentali e degli atti istruttori del procedimento sanzionatorio.

  • art. 14-ter l. 287/1990

    La valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza degli impegni proposti è espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità, sindacabile per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento.

  • art. 23 l. 241/1990

    Rinvia agli ordinamenti delle autorità di garanzia per la disciplina dell’accesso ai relativi atti.

  • art. 13 d.P.R. 217/1998

    Disciplina l’accesso ai documenti e alle informazioni riservate raccolte dall’Autorità durante l’istruttoria, consentendo modalità limitate o particolari di ostensione, inclusa la data room.

  • art. 116 c.p.a.

    L’eventuale domanda autonoma di accesso deve essere proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni.

  • art. 2-quater d.l. 2/2006, conv. l. 81/2006

    Prevede l’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo carburanti derivanti dal petrolio.

  • d.m. 107/2023

    Richiamato per la disciplina vigente della quota minima di biocarburanti.

  • art. 3 l. 689/1981

    Richiamato quale esempio di meccanismo presuntivo relativo all’elemento soggettivo dell’illecito, nel rispetto dei principi del diritto punitivo.

Massime di principio

  • Un’intesa anticoncorrenziale può essere vietata per oggetto anche quando riguarda soltanto una componente del prezzo finale, purché tale componente costituisca una leva economicamente rilevante della competizione tra imprese; non è necessario che l’accordo determini l’intero prezzo praticato al cliente.
  • Per un’intesa vietata per oggetto l’Autorità deve provare la condotta collusiva e la sua idoneità astratta a restringere la concorrenza, ma non deve dimostrare l’effettiva produzione di effetti negativi, l’entità concreta del danno o lo scenario controfattuale; resta salva la possibilità dell’impresa di dimostrare che la condotta non ha offeso il bene tutelato.
  • Nel procedimento antitrust la contestazione può precisarsi o modificarsi, sulla base degli elementi acquisiti, tra l’avvio dell’istruttoria e la comunicazione delle risultanze istruttorie, senza violazione del diritto di difesa quando l’impresa sia stata informata degli elementi rilevanti e abbia avuto una concreta possibilità di controdedurre.
  • La prova della pratica concordata può risultare da un quadro indiziario complesso composto da parallelismo dei prezzi, analisi statistiche, comunicazioni interne, contatti diretti o indiretti e pubblicazioni di mercato; i singoli elementi devono essere valutati unitariamente e possono provenire anche da documenti formati da altre imprese partecipanti, purché siano apprezzati con prudenza.
  • La scelta della data room quale modalità di accesso a documenti contenenti informazioni riservate rientra nella discrezionalità dell’autorità antitrust, che deve bilanciare il diritto di difesa dell’impresa sottoposta a istruttoria con la tutela dei segreti commerciali e della concorrenza; la parte che denuncia una lesione deve dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.
  • Il rigetto degli impegni antitrust è sindacabile solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento, poiché l’Autorità deve valutare prognosticamente se le misure proposte siano concretamente idonee a eliminare gli effetti anticoncorrenziali e a prevenire la reiterazione della condotta.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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