Sentenza del 21/04/2017 n. 10087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, determinando un maggior reddito imponibile sulla base dei parametri reddituali previsti dalla legge n. 549 del 1995, con conseguenti maggiori imposte ai fini IVA e delle imposte sui redditi, nonché maggiori contributi al Servizio Sanitario Nazionale e per l'Europa. Il contribuente ha impugnato l'atto contestandone, tra l'altro, la motivazione, l'utilizzo dei parametri, la considerazione di più attività esercitate, il criterio di valorizzazione dei beni strumentali e la legittimità del regolamento sui parametri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto implicitamente respinta la censura relativa alla carenza di motivazione dell'avviso, poiché il giudice di merito aveva deciso nel merito della pretesa tributaria. Ha inoltre stabilito che i parametri, dopo il necessario contraddittorio con il contribuente, possono assumere valore di presunzioni semplici; che, in presenza di più attività senza contabilità separata, si applicano i parametri dell'attività prevalente; e che il valore dei beni strumentali va calcolato sul costo storico al lordo degli ammortamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181, 183 e 186
Disciplina i parametri reddituali utilizzabili per l'accertamento dei ricavi e dei compensi. I parametri non costituiscono automaticamente presunzioni semplici, ma acquistano tale valore dopo l'attivazione del contraddittorio con il contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti impositivi. Il difetto di motivazione, ove accertato, comporta l'invalidità dell'atto; tuttavia, se il giudice decide comunque nel merito della pretesa, la relativa eccezione può considerarsi implicitamente respinta.
Art. 2697 del codice civile
Regola l'onere della prova. Nel procedimento basato sui parametri, il contribuente deve fornire elementi concreti idonei a giustificare lo scostamento, mentre l'Ufficio deve motivare ulteriormente l'accertamento se non ritiene attendibili tali elementi.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 1, comma 2
In presenza di due distinte attività per le quali non sia stata tenuta una contabilità separata, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente.
L'attività prevalente è quella dalla quale derivano, nel periodo d'imposta, i maggiori ricavi o compensi.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 5, comma 2
Ai fini della determinazione della voce "Valore dei beni strumentali" va considerato il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti.
Il valore dei beni strumentali rilevante per i parametri deve essere determinato sulla base del costo storico e non del valore effettivo o residuo al momento dell'accertamento.
Legge n. 400 del 1988, art. 17, comma 4
La censura relativa alla mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato sul regolamento parametrico è stata implicitamente respinta, poiché la decisione di ritenere legittimo l'accertamento fondato sui parametri implica il rigetto della domanda di disapplicazione del regolamento.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, del codice di procedura civile
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione contiene una statuizione incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente. Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono inoltre essere formulate in modo distinto e coerente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando un accertamento basato su parametri è preceduto da un contraddittorio effettivo, lo scostamento può assumere valore di presunzione semplice e sostenere l'accertamento, salvo che il contribuente dimostri circostanze concrete e specifiche incompatibili con il reddito presunto.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare astrattamente l'applicazione dei parametri: deve produrre elementi individualizzanti, documentazione e spiegazioni riferite alla propria concreta situazione economica.
- In presenza di più attività esercitate senza contabilità separata, normalmente si applicano i parametri dell'attività prevalente, individuata sulla base dei maggiori ricavi o compensi.
- Per la determinazione del valore dei beni strumentali ai fini dei parametri rileva il costo storico, comprensivo degli oneri accessori e al lordo degli ammortamenti, non il valore residuo o il prezzo di mercato al momento dell'accertamento.
- L'omessa trattazione espressa di un'eccezione non determina necessariamente omessa pronuncia: se la decisione sul merito è logicamente incompatibile con l'eccezione, questa può considerarsi implicitamente respinta.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria vincolano, in linea generale, gli uffici sul piano interno, ma non sostituiscono la legge né determinano da sole l'illegittimità dell'accertamento in sede giudiziaria.
- Nel giudizio di cassazione è necessario distinguere con precisione le censure di violazione di legge da quelle relative alla motivazione; la loro commistione può comportare l'inammissibilità del motivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 39 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →