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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23206/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso al condannato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 20 dicembre 2022. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in un unico motivo, violazione dell'art. 168 c.p. e vizio di motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato rinuncia all'impugnazione, rappresentando che nel frattempo era intervenuto un titolo esecutivo definitivo con ordine di esecuzione sospeso e che era stata richiesta al competente Tribunale di sorveglianza una misura alternativa. La Corte ha quindi rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, anche in ragione dell'ordine di esecuzione sospeso emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia all'impugnazione e del fatto che, nelle more, era intervenuto un ordine di esecuzione sospeso e la richiesta di una misura alternativa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l'interesse alla decisione venga meno per causa non imputabile al ricorrente dopo la proposizione del ricorso, alla declaratoria di inammissibilità non seguono la condanna alle spese processuali né il pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente quale parametro della censura contro la revoca della sospensione condizionale della pena.

  • art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    È la base processuale della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, intervengano fatti che rendano inutile la decisione e tale venir meno dell'interesse non sia imputabile al ricorrente.
  • La rinuncia all'impugnazione, se accompagnata dalla rappresentazione di un sopravvenuto quadro esecutivo che assorbe o supera il thema decidendum, è idonea a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non conseguono, secondo la giurisprudenza richiamata, né la condanna alle spese del procedimento né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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