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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05395/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della "quota B" della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, cioè la parte di trattamento riferita alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993 in poi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato e aveva calcolato la quota sulla retribuzione effettivamente percepita, escludendo l'applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. L'INPS ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, sostenendo che anche per la quota B dovesse operare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di ulteriori argomenti della sentenza d'appello, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'INPS e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non possono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    utilizzato come norma sul vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    prevede un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile, limite ritenuto ancora applicabile alla quota B della pensione.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    non è stato ritenuto idoneo ad abrogare per incompatibilità il massimale previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    ha modificato la disciplina della retribuzione giornaliera pensionabile, ma non ha eliminato il limite massimo.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    menzionato nel controricorso; la Corte ha disatteso l'eccezione che lamentava la mancata censura di tale profilo.

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 per i lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
  • L'interpretazione delle norme previdenziali speciali va condotta in modo letterale, sistematico e diacronico, verificando se la riforma successiva abbia realmente eliminato il precedente massimale oppure lo abbia lasciato integro nel nuovo assetto.
  • Il giudicato o la preclusione non si formano sulle singole affermazioni accessorie della motivazione, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto, qualificato da una norma, a un determinato effetto giuridico; pertanto il ricorso è ammissibile quando censuri il nucleo decisorio della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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