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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 2015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso di euro 40.000,00 versati a titolo di imposta proporzionale (4%) su una donazione di 1.000.000 euro fatta dalla contribuente alla figlia. L'Agenzia contestava che una precedente donazione (febbraio 1996) di titoli di Stato per 2 miliardi di lire dovesse concorrere, in coacervo, all'erosione della franchigia esente prevista dalla normativa vigente al momento della seconda donazione (novembre 2009), rendendo legittima l'applicazione dell'imposta proporzionale sulla seconda donazione; quindi chiedeva la cassazione della sentenza che aveva ritenuto illegittimo il diniego del rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha stabilito: 1) l'istituto del coacervo permane ai fini dell'imposta sulle donazioni (art.57 D.lgs.346/90) e può operare a tutela della franchigia; 2) tuttavia le donazioni pregresse che, al momento della loro esecuzione, erano fiscalmente irrilevanti (perché effettuate in periodo di non vigenza dell'imposta o perché esenti all'epoca) non devono essere incluse nel coacervo; 3) il regime di esenzione della donazione pregressa va valutato al momento in cui quella donazione è stata compiuta. Nel caso concreto la donazione di titoli di Stato del febbraio 1996 era esente all'epoca e quindi non ha eroso la franchigia applicabile alla donazione successiva: conseguentemente il diniego del rimborso era illegittimo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 47 D.L. 262/2006

    "è istituita l'Imposta sulle Successioni e Donazioni... secondo le disposizioni del Testo Unico ... nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001"

    Considerata come nuova imposta richiamante il TUS 346/90 in parte; il richiamo è limitato e lascia spazio a disposizioni autonome (commi 48-54) che modificano aliquote e regime, perciò l'interpretazione richiede coordinamento finalistico.

  • art. 2, comma 49 D.L. 262/2006

    Stabilisce il regime della franchigia per l'imposta sulle donazioni; la franchigia rimane elemento centrale per verificare l'applicabilità del coacervo.

  • art. 57 D.Lgs. 346/1990

    "Donazioni anteriori... il valore globale netto ... è maggiorato ... di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario ... escluse quelle indicate nell'art.1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59."

    L'art.57 sopravvive ed è applicabile all'imposta sulle donazioni: prevede il coacervo delle donazioni anteriori ai fini della franchigia, ma esclude dal cumulo le donazioni registrate gratuitamente o tassate in misura fissa.

  • art. 59 D.Lgs. 346/1990

    Disciplina l'imposizione in misura fissa per alcune donazioni esenti per legge, con l'eccezione dei titoli di Stato (lett. h) e i) art.12): tali titoli non rientrano nell'eccezione e, in linea generale, possono essere imponibili a seconda delle modifiche legislative intervenute.

  • art. 8, comma 4 D.Lgs. 346/1990

    Norma corrispondente al coacervo per l'imposta di successione è stata interpretata come riferita alle sole aliquote progressive e, perciò, non idonea a giustificare il coacervo nell'attuale sistema di successione; la giurisprudenza ha escluso la permanenza del coacervo per l'imposta di successione.

  • art. 10, comma 10, lett. c) n.2 D.L. 323/1996 (convertito L.425/1996)

    Modifica l'art.59 TUS escludendo l'applicazione dell'esenzione per i titoli di Stato ai fini dell'imposta di donazione a seguito della riforma, rendendo imponibili le donazioni di titoli realizzate dopo tale modifica.

  • art. 7, comma 2-quater D.Lgs. 346/1990

    Disposizione che avrebbe collegato franchigie tra successione e donazione è stata espressamente abrogata dal comma 52 dell'art.2 D.L. 262/06, per cui non sopravvive come argomento di coordinamento.

  • art. 29, comma 1, lett. f) D.Lgs. 346/1990

    Imposta l'obbligo dichiarativo di indicare le donazioni nella dichiarazione di successione; è disposizione strumentale e non sufficiente, da sola, a fondare la sopravvivenza di istituti come il coacervo.

Massime di principio

  • L'istituto del coacervo (art.57 TUS) è applicabile all'imposta sulle donazioni e serve a evitare frazionamenti elusivi finalizzati a sottrarre alla franchigia somme complessive; tuttavia la sua operatività non è automatica e va valutata in base al testo normativo e alla ratio.
  • Le donazioni pregresse rilevano per il coacervo solo se, al momento della loro esecuzione, erano fiscalmente rilevanti: le donazioni effettuate in periodo di non vigenza dell'imposta o esenti all'epoca non devono essere incluse nel cumulo.
  • Il regime di esenzione di una donazione pregressa va valutato al momento in cui quella donazione è stata compiuta, non al momento della successiva donazione che determina il calcolo del coacervo.
  • Le donazioni registrate gratuitamente o tassate in misura fissa ai sensi degli artt.55 e 59 TUS sono escluse dal coacervo; occorre verificare la concreta posizione fiscale all'epoca della donazione.
  • Per l'imposta di successione la giurisprudenza ha escluso la permanenza del coacervo; attenzione a non estendere automaticamente regole tra successione e donazione senza specifico riferimento normativo.
  • In presenza di norme sovrapposte o modificate nel tempo, l'interprete deve bilanciare tenore letterale e finalità antielusiva evitando di retroagire l'imposizione su atti che il legislatore aveva reso fiscalmente irrilevanti al momento della loro esecuzione.

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