Sentenza n. 3630/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 2055 del 15 marzo 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per annualità determinate
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, divenuta definitiva. La sentenza azionata aveva accertato il loro diritto a beneficiare, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità riconosciuta, oltre interessi. I ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma il testo non indica un’avvenuta esecuzione né specifiche contestazioni accolte dal giudice. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, disponendo che, decorso inutilmente il termine assegnato e ricevuta comunicazione della perdurante inerzia, provveda entro i successivi sessanta giorni agli atti necessari per l’esecuzione. Il compenso del commissario, se dovuto, è stato determinato in euro 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa, a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute a ciascun ricorrente, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all’attuazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento o l’attribuzione di una prestazione e dell’inutile decorso del termine legale per l’adempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, previa comunicazione della perdurante inerzia, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Le spese della funzione commissariale, quando concretamente dovute, possono essere poste a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidate direttamente nel provvedimento di ottemperanza.
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